COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 19 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLBIA 1905 (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Olbia 1905 / Taloro Gavoi dell’8.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°24 del 19 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. OLBIA 1905 (Campionato di Eccellenza) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 15.12.2011. Gara Olbia 1905 / Taloro Gavoi dell’8.12.2011. Con reclamo tempestivamente depositato la ASD Olbia 1905 ricorre avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale la società impugnante è stata sanzionata con l’ammenda di Euro 850,00 e la disputa di una gara a porte chiuse perché nella parte finale della contesa un gruppetto di sostenitori dell’Olbia, forzando un cancello, entravano nel terreno di gioco dirigendosi minacciosamente verso l’arbitro ma venivano prontamente bloccati e fatti uscire dai giocatori della stessa squadra. Il cancello veniva immediatamente richiuso con una catena da un dirigente della società Olbia 1905. Ancora, nelle stesse circostanze di tempo, per circa dieci minuti, diversi tifosi facevano oggetto uno degli assistenti di numerosi sputi, che lo raggiungevano ripetutamente al capo, al busto ed alle gambe. La Società impugnante, nei motivi di gravame, richiede l’annullamento o comunque la congrua riduzione delle sanzioni comminate, in virtù del comportamento osservato dai dirigenti dell’Olbia 1905 nell’occasione, prontamente intervenuti per rimediare all’episodio di invasione; mentre con riferimento agli sputi si richiede una congrua sanzione. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, delibera quanto segue. La disamina del referto arbitrale permette di ricostruire con completezza i fatti per cui è procedimento, attesa la succinta descrizione in esso effettuata. In primo luogo alcun dubbio sussiste sul così detto episodio degli sputi, descritto con coerente e con precisione. Altrettanto con riferimento al fatto relativo all’invasione di alcuni tifosi, in ordine al quale il direttore di gara evidenzia in effetti il pronto e collaborativo comportamento posto in essere dai dirigenti dell’Olbia 1905, che ha poi consentito la prosecuzione regolare della gara in modo sereno e nella massima tranquillità e sicurezza. Nel caso di specie non può applicarsi l’esimente di cui all’art.13 del Codice di Giustizia Sportiva poiché non sussistono le tre circostanze richieste nel suddetto disposto normativo; il fatto dell’invasione è infatti accaduto, i sostenitori dell’Olbia 1905 sono potuti entrare nel recinto di gioco di talchè perciò solo non può dubitarsi in ordine alla responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori. Ciò nondimeno la circostanza che la società ricorrente al momento del fatto abbia rimediato al loro deficitario modello di organizzazione – che non aveva evitato l’invasione – facendo uscire per tempo i facinorosi, proibendo loro di raggiungere il direttore di gara e provvedendo alla serrata del cancello determina una condotta meritevole di considerazione in ordine alla concedibilità perlomeno di un attenuante. Ne consegue che la sanzione più congrua e adeguata ai fatti è quella dell’ammenda di Euro 850,00, che va pertanto confermata, mentre va revocata la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse in virtù proprio della condotta successiva e contestuale ai fatti posta in essere dai dirigenti dell’Olbia 1905, che ha permesso la prosecuzione della gara in un clima di serenità. In forza di questi motivi, la Commissione DELIBERA la revoca della sanzione di disputa di una gara a porte chiuse, confermando nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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