COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 20 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso presentato dal calciatore Concas Gabriele (tesserato Società Quartu 2000) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 09.12.2011. Gara Quartu 2000 / Porto Corallo del 04.12.2011.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°25 del 20 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso presentato dal calciatore Concas Gabriele (tesserato Società Quartu 2000) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 22 del 09.12.2011. Gara Quartu 2000 / Porto Corallo del 04.12.2011. Il giocatore Concas Gabriele propone rituale reclamo avverso la sua squalifica per quattro giornate di gara perché espulso per aver strappato il pallone dalle mani dell’arbitro, alla notifica del provvedimento scalciava violentemente il pallone contro il direttore di gara, sfiorandogli la gamba. Il reclamante, pur ammettendo l’addebito contestato, assumeva d’aver scagliato il pallone in un momento di rabbia, pur non avendo l’intenzione di colpire il direttore di gara che, involontariamente veniva sfiorato ad una gamba e chiede, pertanto la riduzione dela sanzione. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e pur constatando che dallo stesso effettivamente emerge che il Concas, in un momento di concitazione, prese il pallone dalle mani dell’arbitro e lo indirizzava verso lo stesso senza colpirlo, prendendo atto della sostanziale ammissione dell’addebito e considerato il fatto che il giocatore dopo l’episodio si allontanava dall’arbitro senza persistere nella protesta dirigendosi tranquillamente negli spogliatoi, ritiene che la sanzione inflitta debba considerarsi inadeguata rispetto al reale accadimento dei fatti pertanto riduce la squalifica a due giornate di gara. Per questi motivi, in parziale riforma dell’impugnato provvedimento riduce la squalifica inflitta al giocatore Concas Gabriele a due giornate di gara e dispone la restituzione della tassa.
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