COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 11 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: – del tesserato Vannucci Lorenzo, Presidente dell’A.S.D. Seravezza Calcio per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.; – della Società A.S.D. Seravezza Calcio alla quale viene addebitata la violazione dell’ art 5., commi 2 e 4, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 11 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti: - del tesserato Vannucci Lorenzo, Presidente dell’A.S.D. Seravezza Calcio per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S.; - della Società A.S.D. Seravezza Calcio alla quale viene addebitata la violazione dell’ art 5., commi 2 e 4, del C.G.S.. Le dichiarazioni rese dal tesserato Vannucci Lorenzo, quale Presidente dell’A.S.D.. Seravezza Calcio, in occasione del deferimento precedente posto in essere a carico della medesima Società (C.U. n. 53 /2011 – Proc. n. 16/P), hanno indotto questa Commissione a rinviare gli atti alla Procura Federale per il loro esame. L’Ufficio inquirente, rilevando l’avvenuta violazione del disposto dell’art. 5, commi 2 e 4, del C.G.S., ha disposto il presente deferimento. Le suddette dichiarazioni consistono nell’addossare ad Organi Federali il suggerimento di un comportamento, da tenersi da parte della Società in occasione della squalifica dell’allenatore, la cui applicazione è risultata essere illegittima, e nell’avere, per di più, espresso pubblici giudizi negativi nei confronti di decisioni assunte da Organi della Giustizia sportiva. La Procura Federale ha ritenuto dette dichiarazioni come rese in violazione alle norme federali. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che è presente il Sostituto Procuratore Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale, in rappresentanza della Procura Federale. Non sono presenti né la Società né il suo Presidente il quale ha inviato comunicazione fax, tramite il vice Presidente Colasanti, con la quale dichiara la propria indisponibilità a rispondere alla convocazione. Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore chiede la conferma del deferimento, risultando le violazioni contestate dal fascicolo del precedente provvedimento disciplinare allegato agli atti. Chiede infliggersi di conseguenza le seguenti sanzioni: - al Presidente dell’A.S.D Seravezza Calcio la inibizione per mesi 2(due); - alla Società. A.S.D Seravezza Calcio, la sanzione dell’ammenda per € 200,00 (duecento) Chiuso il dibattimento la Commissione, confermata la regolarità delle notifiche effettuate, così decide. Le violazioni contestate sono comprovate dalle dichiarazioni rese dal Vannucci stesso in occasione della sua audizione da parte della Procura nel deferimento precedente, con la conseguenza che il deferimento è da confermare. Si determina, pertanto, l’entità delle sanzioni. P.Q.M. la C.D.T. T., ritenute congrue le richieste della Procura Federale, infligge: - al Presidente dell’A.S.D. Seravezza Calcio, signor Lorenzo Vannucci, la inibizione per mesi 2 (due); - alla Società sopraindicata l’ammenda di € 200,00 (duecento).
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