COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 14 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Isola Carlo Giovanni, Presidente dell’A.C.F. Lucca 2003, per la contestata violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; la Società A.C.F. Lucca 2003 per la responsabilità diretta , prevista dall’art. 4, comma 1 del Codice sopra indicato, in conseguenza del comportamento ascritto al Presidente.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 14 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: Isola Carlo Giovanni, Presidente dell’A.C.F. Lucca 2003, per la contestata violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; la Società A.C.F. Lucca 2003 per la responsabilità diretta , prevista dall’art. 4, comma 1 del Codice sopra indicato, in conseguenza del comportamento ascritto al Presidente. Su rinvio degli atti relativi alla decisione n. 28 del 13 gennaio 2011, effettuato da questa Commissione, la Procura Federale ha disposto il presente deferimento. L’atto di incolpazione trae origine dalle frasi rivolte dal Signor Carlo Isola all’arbitro della gara di Coppa Toscana Femminile disputata in data 10.10.2010 tra le compagini Atletico Forte dei Marmi e A.C.F. Lucca 2003, in occasione di un incontro fortuito avvenuto alcuni giorni dopo la disputa della partita. Effettuate le convocazioni nei modi di rito il Presidente del Collegio dà atto che sono presenti: - per i soggetti deferiti, il Signor Carlo Giovanni Isola, in proprio ed in rappresentanza dell’A.C.F. Lucca 2003; - per la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio irrogando: -al Sig. Isola Carlo Giovanni la inibizione per mesi 3 (tre) sulla pena base di mesi 4 - alla Società ammenda pari ad euro 300,00 (trecento) La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione delle seguenti sanzioni: - al sig. Giancarlo Isola, quale Presidente, la inibizione per mesi 3 (tre) - alla Società A.C.F. Lucca 2003, l’ammenda di € 300,00 (trecento) - DISPONE la chiusura del dibattimento.
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