COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. CAVALLINO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 43 del 21/12/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lazzarini Cristian – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.1. OPPOSIZIONE A.C. CAVALLINO A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 43 del 21/12/2011 – Squalifica per quattro giornate giocatore Lazzarini Cristian – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C. Cavallino ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 43 del 21/12/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Lazzarini Cristian : “per vibrate proteste nei confronti dell’arbitro che seguiva fino al centro del campo, e successivamente presso la panchina della propria squadra, dove stringeva con decisione il polso destro dello stesso continuando a protestare”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Cavallino; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; ritenuto che la condotta del calciatore Lazzarini si é manifestata nell’ambito del ruolo di capitano, in un richiamo all’arbitro, nell’intento di richiamarne appunto l’attenzione, senza aver dato seguito ad offese e atti di violenza; constatato che in base a quanto sopra il provvedimento sanzionatorio impugnato va ridimensionato P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Cavallino; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del calciatore Lazzarini Cristian a tre giornate di gara. La tassa reclamo non é stata versata.
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