COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.5. OPPOSIZIONE S.C. S.GIACOMO A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 24 del 7/12/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53 NOIF gara Civé-S.Giacomo del 27/11/2011; applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.5. OPPOSIZIONE S.C. S.GIACOMO A.S.D.
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 24 del
7/12/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53 NOIF gara Civé-S.Giacomo del 27/11/2011;
applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato di 3^ Categoria
La Società S.C. S. Giacomo, ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 24 del 7/12/2011, con le quali sono state adottate le
sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi :
“risulta dal rapporto di gara che, al 47° del 2° tempo, sul risultato di 1-0 per il Civè, su richiesta del capitano del San
Giacomo l’arbitro sospendeva la partita per procedere alla verifica della visibilità, in quel momento menomata dalla
nebbia.
Dato che in quel momento la nebbia impediva la normale visibilità, ma rimanevano da giocare pochi minuti, l’arbitro
decideva di interrompere momentaneamente la partita, ed emetteva il triplice fischio, salvo spiegare subito dopo ai
capitani e all’allenatore del San Giacomo che si era trattato di un errore e che la partita doveva ritenersi
momentaneamente sospesa per vedere come si sarebbe evoluta la nebbia, non invece definitivamente interrotta.
Senonchè, i giocatori del San Giacomo decidevano di prendere a pretesto il triplice fischio per considerare la partita
chiusa anticipatamente, e si ritiravano negli spogliatoi. L’arbitro allora si recava negli spogliatoi e nuovamente chiariva
che la partita non doveva ancora intendersi terminata, ma il capitano rispondeva che da parte loro la consideravano
ormai conclusa e che avrebbero fatto la doccia.
Dopo dieci minuti l’arbitro richiamava i giocatori in quanto la visibilità era migliorata, ma mentre i giocatori del Civè si
presentavano in tenuta da gioco, il capitano del San Giacomo, in accappatoio, comunicava che la sua squadra non
sarebbe rientrata.
Ai sensi dell’art. 5 del regolamento, spetta esclusivamente all’arbitro “il potere discrezionale di interrompere e di
sospendere definitivamente la gara ogni qual volta lo reputi necessario a motivo delle condizioni atmosferiche (. . .
omissis. . .)”.
Nella fattispecie, l’arbitro ha ritenuto che, una volta che la visibilità era migliorata, la partita poteva terminare
regolarmente, ma la squadra del San Giacomo si è rifiutata di tornare in campo con motivazioni pretestuose miranti ad
ottenere la ripetizione di una partita che era ormai quasi giunta al termine e che li vedeva soccombenti per 1-0.
Il rifiuto di tornare in campo dei tesserati della società San Giacomo deve quindi essere qualificato come rinuncia.
Trova quindi applicazione alla fattispecie il comma 2° dell’art. 53 N.O.I.F. secondo cui
“La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra
a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-
3, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in
classifica”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.C. S.Giacomo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto descritto nel referto di gara, precisando, altresì, di non aver mai
dichiarato che la gara, oggi presa in esame, sarebbe stata ripetuta, precisando, al contrario e alla presenza dei due
capitani, che in seguito all’erroneo triplice fischio, la gara doveva intendersi momentaneamente sospesa in attesa di
un’ulteriore verifica in ordine alla visibilità sul terreno di gioco; inoltre, contestualmente alla momentanea sospensione,
l’arbitro invitava i capitani di tenersi a disposizione per una successiva verifica della visibilità del terreno di gioco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il reclamo presentato dalla Società S.Giacomo;
- di confermare a carico della Società S.Giacomo l’applicazione dell’art. 17/1 del C.G.S. (sanzione sportiva della perdita
della gara oggi presa in esame che va così omologata : Civé – S.Giacomo 3-0), nonché l’applicazione dell’art. 53 delle
NOIF;
- di confermare la penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato di 3^ Categoria 2011/2012;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00 a carico della Società;
- di introitare la tassa reclamo versata.
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