COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.6. OPPOSIZIONE A.S.C. S.GIOVANNI LUPATOTO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Applicazione art. n. 17/2 C.G.S. gara Ambrosiana-S.G. Lupatoto del 4/12/2011 – Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.6. OPPOSIZIONE A.S.C. S.GIOVANNI LUPATOTO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Applicazione
art. n. 17/2 C.G.S. gara Ambrosiana-S.G. Lupatoto del 4/12/2011 – Campionato Allievi Regionale
La Società A.S.C. S. Giovanni Lupatoto ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011, con la quale é stata assunta a suo carico la sanzione sportiva
della perdita della gara indicata a margine (applicazione art. 17/2 C.G.S.) per i seguenti motivi :
“rilevato dal R.A. che al secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'Arbitro, setto o otto giocatori di entrambe le società
iniziavano una rissa che comprometteva le condizioni di serenità necessarie per la prosecuzione del gioco;
rilevato altresì che al momento della rissa il giocatore Gnesato Cristiano (Soc. S. Giovanni Lupatoto) si rivolgeva ai tifosi
avversari con gesti irriguardosi;
tutto ciò impediva all'Arbitro la normale prosecuzione della gara, pertanto ne dichiarava la sospensione anticipata.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giovanni Lupatoto;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la sanzione applicata in primo grado che é risultata congrua in relazione ai fatti così come sopra esposti;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare il reclamo presentato dalla Società S.Giovanni Lupatoto;
- di confermare a carico della Società ricorrente l’applicazione dell’art. 17/2 C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della
gara oggi presa in esame);
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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