Pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 – Reclamo GSD San Desiderio avverso la squalifica del calciatore Jacopo Botticella per cinque giornate. Gara San Desiderio – Praese dell’8.12.2011 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 15.12.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 - Reclamo GSD San Desiderio avverso la squalifica del calciatore Jacopo Botticella per cinque giornate. Gara San Desiderio - Praese dell'8.12.2011 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 15.12.2011. Il reclamo è irricevibile perché privo di firma. Il difetto di sottoscrizione rende l’atto privo di effetti. La tassa reclamo non versata va quindi incamerata (art. 33 comma 13 CGS).
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