F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), CARMELA SODANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota n. 3222/322 pf11-12/SP/blp del 21.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO SOLONI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), PATRIZIA BONOMELLI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa), CARMELA SODANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società AC Montichiari Spa), Società AC MONTICHIARI Spa ▪ (nota n. 3222/322 pf11-12/SP/blp del 21.11.2011). Il deferimento Con atto del 21/11/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ Maurizio Soloni, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, lettera a, punto 2 per la mancata attestazione agli organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione in data 15/9/2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici; ▪ la Sig.ra Patrizia Bonomelli, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale rappresentante della AC Montichiari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al comunicato ufficiale n. 158/A del 29/4/2011, titolo I, paragrafo VIII, lettera a, punto 2 per la mancata attestazione agli organi federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ▪ la Signora Carmela Sodano, all’epoca dei fatti Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della AC Montichiari Spa, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la CO.VI.SO.C. la dichiarazione in data 15/9/2011, attestante circostanze e dati contabili non veridici; ▪ la AC Montichiari Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, delle condotte ascritte ai propri rappresentanti legali e al Presidente del Collegio Sindacale. Alla riunione del 21/12/2011, il Presidente della AC Montichiari Spa faceva pervenire una richiesta di differimento di udienza per motivi di salute, corredata da certificato medico. La CND rinviava la udienza alla data del 16/1/2012. In data 9/1/2012 la AC Montichiari Spa, il Rag. Maurizio Soloni, la Signora Patrizia Bonomelli e la Signora Carmela Sodano facevano pervenire una memoria difensiva. Alla riunione del 16/1/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), per la Sig.ra Patrizia Bonomelli la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), per la Sig.ra Carmela Sodano la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e per la AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione in classifica di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle violazioni ascritte. La memoria difensiva fatta pervenire dai Signori Soloni, Bonomelli, Sodano e dalla AC Montichiari risulta essere tardiva e in violazione dell’art. 30, comma 8, del CGS. Pertanto, le difese ivi contenute non possono essere esaminate dalla Commissione. Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Maurizio Soloni la sanzione dell’inibizione di giorni 100 (cento), alla Sig.ra Patrizia Bonomelli la sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), alla Sig.ra Carmela Sodano la sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta) e alla Società AC Montichiari Spa la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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