F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALAIN PIERRE MENDY (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa, attualmente tesserato per la Federazione estera), CARMINE DI DOMENICO (Agente di calciatori), Società PARMA FC Spa ▪ (nota n. 3330/162 pf 11-12/SP/blp del 24.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012
(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALAIN PIERRE MENDY (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa, attualmente tesserato per la Federazione estera), CARMINE DI DOMENICO (Agente di calciatori), Società PARMA FC Spa ▪ (nota n. 3330/162 pf 11-12/SP/blp del 24.11.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 24.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale:
▪ il Sig. Alain Pierre Mendy, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 16, comma 3, e 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito mandato all’Agente Carmine Di Domenico, pur avendo precedentemente conferito incarico scritto in data 4.9.2010 all’Agente Mauro Cesarini, incarico che risultava valido e non revocato;
▪ il Signor Carmine Di Domenico per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli inerenti al conferimento dell’incarico, procedendo alla sottoscrizione ed all’accettazione del mandato conferito dal calciatore Alain Pierre Mendy in data 9.7.2011;
▪ la Società FC Parma Spa, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Signor Alain Pierre Mendy. Il Signor Camine Di Domenico e l’FC Parma Spa facevano pervenire una memoria difensiva mediante la quale contestavano gli addebiti loro ascritti. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale e i difensori dei deferiti. Il deferito Signor Carmine Di Domenico ha formulato richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Carmine Di Domenico, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Carmine Di Domenico, sanzione della ammenda di € 5.000,00 Commissione disciplinare nazionale (€ cinquemila/00) oltre a quella della sospensione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo; dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. In ordine alla posizione del Signor Alain Pierre Mendy e della Società FC Parma Spa, la Procura federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il calciatore Alain Pierre Mendy l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), per la Società FC Parma Spa l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00). Il difensore della Società FC Parma Spa si è riportato alla propria memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di proscioglimento da ogni addebito. Nessuno è comparso per il Signor Alain Pierre Mendy. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Risulta dagli atti che in effetti il calciatore Alain Pierre Mendy ha conferito un mandato all’agente Carmine Di Domenico in data 9.7.2011, in un periodo in cui era ancora vigente ed efficace un precedente mandato conferito il 4.9.2110 a un altro agente di calciatori, Signor Mauro Cesarini. Si tratta di una condotta in contrasto con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 16, comma 3, e 19, commi 1, lettera a), 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori. In relazione alla posizione del FC Parma Spa, risulta che all’epoca dei fatti contestati al Signor Alain Pierre Mendy, e in particolare nel momento in cui veniva posta in essere la condotta antiregolamentare, quest’ultimo non risultava tesserato con la summenzionata Società, in quanto è stato tesserato con la Società FC Parma Spa solo in data 11.8.2111. Ne deriva che non è configurabile alcuna responsabilità a carico della Società FC Parma Spa, mentre deve essere sanzionata la condotta del calciatore Alain Pierre Mendy. Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre a quella della sospensione di giorni 20 (venti) per il Sig. Carmine Di Domenico. Proscioglie la Società FC Parma Spa da ogni addebito e infligge al calciatore Alain Pierre Mendy la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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