F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BORDACCONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Viterbese Calcio Srl), GIUSEPPE QUATELA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SSD Certosa Calcio), ANGELO SABA (Dirigente della Società SSD Certosa Calcio), le Società AS VITERBESE CALCIO Srl e SSD CERTOSA CALCIO ▪ (nota N°. 3757/372 pf11-12/AA/ac del 12.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BORDACCONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Viterbese Calcio Srl), GIUSEPPE QUATELA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SSD Certosa Calcio), ANGELO SABA (Dirigente della Società SSD Certosa Calcio), le Società AS VITERBESE CALCIO Srl e SSD CERTOSA CALCIO ▪ (nota N°. 3757/372 pf11-12/AA/ac del 12.12.2011).
Con lettera n. 3757/372 del 12 dicembre 2011, la Procura federale della F.I.G.C. ha rappresentato di aver ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale Lazio una documentazione attestante una presunta partecipazione irregolare del calciatore Daniele Bordacconi, nato il 05-04-1978, a due gare della Società SSD Certosa Calcio, rispettivamente in data 2 e 9 ottobre 2011, malgrado in quel momento fosse tesserato con la Società AS Viterbese Calcio Srl. Dall’esame della documentazione, la Procura ha infatti rilevato che:
▪ il calciatore in occasione delle due partite è stato inserito nelle distinte dei giocatori partecipanti alla gara, con riscontri anche nel rapporto arbitrale nella parte riportante le variazioni della formazione delle squadre;
▪ lo stesso risultava però tesserato con la Società AS Viterbese, fin dal 26 novembre 2010, e la richiesta di tesseramento n. 091116, sottoscritta dal Presidente della Società SSD Certosa, Giuseppe Quatela, il 30-09-2011 era stata archiviata dal Comitato Regionale Lazio in quanto il calciatore risultava già vincolato con altra Società, dandone espressa comunicazione all’Ente richiedente il 06 ottobre 2011;
▪ solo in data 02-12-2011 il calciatore è stato regolarmente tesserato per la Società SSD Certosa. Alla luce delle circostanze rappresentate e delle disposizioni contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF), art. 40, comma 4, e nel Codice di Giustizia Sportiva (CGS), art.10, commi 2, 3 e 4, la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale:
− il calciatore Bordacconi, per la violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS in relazione all'art.10, commi 2 e 6, dello stesso Codice e 40, comma 4, delle NOIF per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato due gare nelle file di una Società senza averne titolo in quanto tesserato per altra Società e per aver richiesto un tesseramento malgrado fosse già tesserato;
− il Presidente della Società SSD Certosa Calcio, Giuseppe Quatela, per la violazione di cui all'art.1, comma 1, del CGS, art. 40, comma 4, delle NOIF e art.10, comma 2, del CGS per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Bordacconi benché quest'ultimo fosse già tesserato per altra Società;
− il Dirigente della Società SSD Certosa Calcio, Angelo Saba, per la violazione di cui all'art.1, comma1, del CGS in relazione all'art.10, comma 6, dello stesso Codice per aver sottoscritto due distinte di gara in cui si dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado un calciatore non ne avesse titolo;
− la Società SSD Certosa Calcio, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai presidenti, dirigenti e tesserati nelle attività svolte ai sensi dell'art.1, comma 5, del CGS;
− la Società AS Viterbese Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio calciatore. Il 10 gennaio 2012, l’AS Viterbese Calcio ha inviato a questa Commissione, e per conoscenza alla Procura federale, una memoria difensiva in cui dichiara la propria estraneità ai fatti, peraltro appresi solo con l'atto del disposto deferimento. Ripercorre succintamente i momenti salienti del rapporto con il calciatore Bordacconi, compreso l'accordo economico di validità annuale, tesserato in data 26 novembre 2010 ed impiegato nella stagione sportiva 2010-2011 in poche partite, in quanto lo staff tecnico non lo riteneva rispondente alle aspettative. Al termine della stagione, infatti, la Società non ha inteso stipulare un nuovo accordo economico ma non ha inserito il giocatore nelle liste di svincolo, inviate il 14 luglio 2011 al Comitato interregionale, al fine di dare ulteriore tempo allo stesso sia per richiedere lo svincolo (entro il 30 luglio) sia per poter utilizzare le liste di trasferimento entro i termini previsti dalle norme. Precisa inoltre che è venuta a conoscenza della richiesta di trasferimento da parte della Società Certosa e della successiva dichiarazione di nullità solo a pratica conclusa e che nella circostanza ha appreso che l'interessato aveva intenzione di ottenere lo svincolo per attivare altro tesseramento, che, in effetti, attraverso la corretta procedura, si è concluso positivamente solo il 2 dicembre 2011. La memoria si conclude con la richiesta di vedere riconosciuta alla Società l'estraneità ai fatti o in subordine l'applicazione della misura minima prevista dal CGS consistente nell'ammonizione. Nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Bordacconi: la squalifica di anni 2 (due); per Quatela: l’inibizione per mesi 3 (tre); per il Saba: inibizione di anni 2 (due); per la Società Certosa Calcio: la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); per la Società Viterbese: l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Per le parti deferite sono comparsi il Dr. Petrosino per la Viterbese e personalmente il Quatela, il Saba e il Bordacconi. E’ intervenuto il Quatela, esponendo alcune considerazioni difensive e concludendo per il proscioglimento. Il Dr. Petrosino si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive depositate nei termini. Le circostanze riportate sono supportate dalla documentazione in atti e ogni addebito rilevato dalla Procura federale risulta incontrovertibilmente provato. Tra l'altro, la linea difensiva della Viterbese Calcio non sembra esimente rispetto alla responsabilità oggettiva, di cui all'articolo 4, comma 2 del CGS; infatti, nel caso in esame, la Società, pur con l'attenuante della “buona fede”, visti il dichiarato minor interesse per il giocatore e la non rinnovata stipula di ulteriori accordi economici per l'anno 2011/2012, avrebbe dovuto comunque - nel rispetto dell'obbligo di vigilare e osservare i comportamenti di coloro che agiscono nella sfera di propria responsabilità in materia di tesseramenti - accertare presso il Comitato Interregionale che il giocatore fosse svincolato e che di conseguenza non fosse più nelle liste della propria squadra. In merito alle sanzioni, questa Commissione, vista la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura Federale, accertate le responsabilità a vari livelli come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue le sanzioni di seguito indicate, applicate non secondo un astratto automatismo normativo ma in base a criteri di natura equitativa basati sulla fattispecie concreta, sull'intensità della colpa e sull'eventuale presenza di dolo, in forza dei quali le sanzioni stesse vanno ricercate non già nell'ambito degli articoli richiamati, bensì negli articoli 18 e 19 del CGS,
P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale infligge:
▪ al il calciatore Bordacconi: la squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
▪ al presidente Quatela: inibizione per mesi 2 (due).
▪ al dirigente Saba : inibizione per mesi 2 (due).
▪ alla Società Certosa Calcio: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva; ▪ alla Società Viterbese: ammenda di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (227) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANIELE BORDACCONI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Viterbese Calcio Srl), GIUSEPPE QUATELA (all’epoca dei fatti, Presidente della Società SSD Certosa Calcio), ANGELO SABA (Dirigente della Società SSD Certosa Calcio), le Società AS VITERBESE CALCIO Srl e SSD CERTOSA CALCIO ▪ (nota N°. 3757/372 pf11-12/AA/ac del 12.12.2011)."