F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA MARIA TERESA CIULLO (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota N°. 3738/1566 pf10-11/GR/mg del 9.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (228) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNA MARIA TERESA CIULLO (all’epoca dei fatti, Presidente della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO ▪ (nota N°. 3738/1566 pf10-11/GR/mg del 9.12.2011). La Procura federale della F.I.G.C. con lettera n. 3738/1566 del 9 dicembre 2011 ha deferito a questa Commissione il presidente della ASD Bojano, Giovanna Maria Teresa Ciullo, per rispondere della violazione degli articoli 1 e 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione all'articolo 94 ter, comma 11, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (NOIF) per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Orlando Aquino. A titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4 comma 1 del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio presidente, la Procura ha deferito anche la Società Bojano. La suddetta Commissione, nella riunione del 4 marzo 2011, rilevato l'ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, ha condannato la Società a corrispondere al giocatore la somma di € 2.800,00 dovuta in forza di regolare accordo economico vigente nella stagione sportiva 2010/2011. La delibera, appellabile ai sensi del citato art. 94 ter, comma 11, risulta formalmente comunicata con raccomandata e relativa ricevuta di ritorno. La Società non ha né interposto appello che avrebbe sospeso la esecutività del provvedimento né data esecuzione a quanto ingiunto nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, commettendo illecito disciplinare consistente nell'inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva. Di conseguenza è sanzionabile la condotta ascrivibile all'allora Presidente della stessa Società. Nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2012, il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione mesi 6 (sei) per la Sig.ra Giovanna Maria Teresa Ciullo, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre alla sanzione dell’ammenda di 1.400,00 (€ millequattrocento/00), per la Società ASD Bojano. Nessuno è comparso per le parti deferite; le stesse non hanno fatto pervenire memorie difensive. Le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito rilevato dalla Procura federale del mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati risulta incontrovertibilmente provato. In merito alle sanzioni, questa Commissione, viste la normativa in riferimento e le richieste del rappresentante della Procura federale, accertate le responsabilità a vari livelli come da deferimento e nel contraddittorio delle parti, ritiene congrue le sanzioni di seguito indicate, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: ▪ Ciullo Giovanna Maria Teresa, Presidente della ASD Bojano: la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei); ▪ la Società ASD Bojano: la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, oltre alla ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it