• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 339/1838 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 355/1848 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 339/1838 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 355/1848 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno per i Sigg. Biagioni Fabrizio e Valentini Marco e della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la AS Lucchese Libertas 1905 srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sigg.ri Biagioni e Valentini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato della AS Lucchese Libertas 1905 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ i primi due, delle violazioni previste e punite:
dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai due dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno al Sig. Biagioni Fabrizio e al Sig. Valentini Marco e quella di 2 (due) punti di penalizzazione per la Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 339/1838 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
(30) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BIAGIONI (all’epoca dei fatti, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), MARCO VALENTINI (all’epoca dei fatti Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AS Lucchese Libertas 1905 Srl), Società AS LUCCHESE LIBERTAS 1905 Srl ▪ (nota N°. 355/1848 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011)."