F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 631/1865 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011). (76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 635/1881 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(75) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 631/1865 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).
(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 635/1881 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto) per il Sig. Marrocu Siro e della penalizzazione di punti 4 (quattro) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Marrocu, all’epoca dei fatti Presidente della Società Villacidrese Calcio Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il primo, delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto alla terza scadenza al pagamento degli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nonché ai relativi versamenti delle ritenute di legge. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art.10 del CGS;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Marrocu risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Marrocu Siro e quella della penalizzazione di punti 4 (quattro), da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl.
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