COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 DEL 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.D.S. NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 DEL CALCIATORE NARDINI MATTEO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLALTO / NERETO DISPUTATA IL 12/11/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°23 DEL 17/11/11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 DEL 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.D.S. NERETO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 DEL CALCIATORE NARDINI MATTEO INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELLALTO / NERETO DISPUTATA IL 12/11/11 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°23 DEL 17/11/11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Nereto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il calciatore Nardini Matteo, a seguito di calcio di rigore decretato a favore della squadra avversaria, spintonava da dietro l’arbitro e lo colpiva con un pestone al tendine d’achille, procurandogli momentaneo dolore. Espulso, continuava ad infierire nei confronti dello stesso direttore di gara, venendo poi allontanato dai propri compagni di squadra. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, e ne ha chiesto la riduzione in quanto i fatti non si sarebbero svolti per come descritti dall’arbitro ed il calciatore si sarebbe limitato esclusivamente a protestare in maniera veemente. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato di avere subito un contatto fisico, nello specifico una spinta ed un pestone, ma di essere impossibilitato a confermare l’effettiva volontarietà del gesto compiuto dal Nardini in quanto si trovava di spalle al calciatore e quindi di non “leggere volontarietà nel compiersi di tale gesto”. Osserva la Commissione che, alla luce di quanto precisato dal direttore della gara in sede di supplemento, la sanzione inflitta può essere ridotta in quanto non vi è prova certa della volontarietà del comportamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Nardini Matteo fino al 31.1.2012 disponendo restituirsi la relativa tassa.
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