COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 DEL 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ATESSA VAL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2012 DEL CALCIATORE GIOVANNELLI DANIELE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE CALCIO / ATESSA VAL DI SANGRO DISPUTATA IL 26/11/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B” (C.U. N°26 DEL 01/12/11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 DEL 19.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.S.D. ATESSA VAL DI SANGRO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2012 DEL CALCIATORE GIOVANNELLI DANIELE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE CALCIO / ATESSA VAL DI SANGRO DISPUTATA IL 26/11/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI, GIRONE “B” (C.U. N°26 DEL 01/12/11 COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Atessa Val Di Sangro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. perché il Giovannelli, dopo aver commesso un fallo, colpiva volontariamente con un calcio in faccia l’avversario che si trovava ancora a terra provocandogli dolore. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, e ne ha chiesto la riduzione in quanto i fatti non si sarebbero svolti per come descritti dall’arbitro ed il contatto dopo il fallo non sarebbe stato frutto di un azione volontaria. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato l’originario riferimento precisando che il calcio al viso dell’avversario non è stato violento e non ha causato danni. Osserva la Commissione che, alla luce di quanto precisato dal direttore della gara in sede di supplemento, la sanzione inflitta può essere ridotta sul presupposto che il direttore di gara ha riferito che il calcio sferrato dal Giovannelli non è stato particolarmente violento e non ha avuto conseguenze in danno dell’avversario. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Giovannelli Daniele fino al 31.03.2012 disponendo accreditarsi la relativa tassa ove addebitata.
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