COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 18/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 – RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETà REAL FERRANDINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.47 DEL 21.12.2011

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 18/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 - RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETà REAL FERRANDINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.47 DEL 21.12.2011 Letto il reclamo proposto dalla Società Real Ferrandina avverso la squalifica dei calciatori De Filippis Francesco, Martoccia Francesco e Miraglia Umberto, come riportato sul C.U. n. 47 del 21/12/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il D.G. Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara e neppure nelle dichiarazioni rese dal D.G. in sede di audizione, dalle quali, di converso emerge in maniera inequivocabile la responsabilità dei predetti calciatori, in riferimento ai fatti a ciascuno degli stessi ascritti; Ritenuto, inoltre, come il ridetto DG, in sede di audizione abbia in termini controvertibili affermato l’intenzionalità della condotta violenta posta in essere dai calciatori di cui sopra e, conseguentemente, la piena responsabilità in ordine ai descritti episodi; Osservato, ancora, come le sopra richiamate emergenze valgano, in ogni caso, a neutralizzare ipotetiche comparazioni con decisioni assunte in ordine a fattispecie, delle quali non è dato conoscere genesi e modalità; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n. 47 del 21.12.2011; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it