COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.55 della Società A.S.PAGLIARELLE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 73 del 15.12.2011 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, obbligo di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti, se richiesti e documentati).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.55 della Società A.S.PAGLIARELLE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 73 del 15.12.2011 (ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, obbligo di tenere indenne l’arbitro dei danni subiti, se richiesti e
documentati).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
OSSERVA
1.- Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue e adeguate alla gravità dei fatti accertati e non adeguatamente
contrastati dalle argomentazioni della società ricorrente.
Dal referto arbitrale risulta incontrovertibilmente che l'arbitro, mentre a fine gara raggiungeva gli spogliatoi, veniva sottoposto a
minacce e ingiurie da parte di estranei e, poi, veniva colpito con un forte schiaffo al viso dall'assistente di parte della società
Pagliarelle.
2.- La reclamante lamenta anche che le modalità con cui si è verificata l'aggressione all'arbitro impediscono la configurazione della
responsabilità ai sensi dell'art. 14 C.G.S. (Responsabilità per fatti violenti dei sostenitori) che al n. 1 testualmente recita: “Le
società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree
esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno
dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave
all'incolumità fisica di una o più persone”.
Sostiene nel merito la Società reclamante che i fatti accaduti (aggressione all'arbitro mediante lancio di pietre contro la sua
autovettura) avvenivano a circa Km 3 dall'impianto sportivo, nel centro di Pagliarelle.
La censura alla decisione del primo giudice è infondata.
Invero, per aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto sportivo devono intendersi, non solo le aree poste in stretta
contiguità con l'impianto stesso, ma anche quelle site in prossimità di esso o a esso circostanti.
Tanto più quando, come nella specie, le vie per allontanarsi dall'impianto siano obbligate e i fatti avvengano all'interno del
perimetro urbano di una località di modesta estensione territoriale.
In ogni caso, la Società non documenta la distanza dell'impianto sportivo dal luogo dell'aggressione, mentre appare certo che tale
aggressione sia da porre in diretto collegamento con gli altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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