COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.11.2011 (squalifica fino al 23.4.2012 dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61
del 24.11.2011 (squalifica fino al 23.4.2012 dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco,
ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
RILEVA
le sanzioni in epigrafe conseguono al contestato comportamento tenuto dai calciatori nei confronti dell’arbitro che sarebbe stato
oggetto di minacce e di un tentativo di aggressione “multiplo”.
L’arbitro nella seduta odierna ha confermato i fatti per come narrati nel rapporto di gara.
Considera tuttavia questa Commissione non plausibile che addirittura sei contestuali tentativi di aggressione non siano andati a buon
fine, per cui appare ragionevole ritenere che i calciatori si siano limitati a comportamenti offensivi e minacciosi che non volevano
sfociare in aggressione fisica nei confronti del direttore di gara.
Le sanzioni vanno, pertanto, rimodulate tenendo conto della derubricazione dei fatti che le hanno generate.
Pertanto, in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche fino a tutto il 31 gennaio 2012.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche irrogate ai calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario
Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJNARDI Mauro fino a tutto il 31 GENNAIO 2012;
dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.47 della Società A.S.D. PIETRAFITTA CALCIO 2003 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 61 del 24.11.2011 (squalifica fino al 23.4.2012 dei calciatori DE LUCA Manuel, LAURITO Elio, PECORI Mario Franco, ROSSIELLO Francesco, SIJINARDI Gianluca, SIJINARDI Mauro)."