COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n. 62 della Società A.S.D. CLUB SCARCELLI 1988 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.15 del 22.12.2012 (inibizione del dirigente TROTTA Piero fino al 22 GENNAIO 2012, squalifica del calciatore LOURO Ricky per QUATTRO gare, squalifica del calciatore TROTTA Valerio per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara Pol. Popily 2005 – A.S.D. Club Scarcelli 1988 del 17/12/2011, risulta che: -al 28° del II tempo, il calciatore Trotta Valerio (A.S.D. Club Scarcelli 1988) veniva espulso per avere proferito espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro; lo stesso calciatore, al termine della gara, si avvicinava al suddetto ufficiale di gara, continuando ad offenderlo e a minacciarlo; -al termine dell’incontro, il calciatore della medesima società, Louro Ricky teneva un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti del direttore di gara, incitando gli altri compagni a protestare contro il suddetto ufficiale di gara; -mentre si accingeva a raggiungere la propria autovettura, il direttore di gara veniva avvicinato dal dirigente accompagnatore della società reclamante, Trotta Piero, che lo invitava a “non scrivere nulla di tutto quello che era accaduto a fine gara” ed, inoltre, a “togliere l’espulsione del calciatore della propria squadra”. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione a quanto sopra, adottava i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.15 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Cosenza): 􀂾 inibizione a carico del dirigente Trotta Piero a svolgere ogni attività fino al 22/01/2012; 􀂾 squalifica del calciatore Louro Ricky per quattro gare effettive; 􀂾 squalifica del calciatore Trotta Valerio per quattro gare effettive. La reclamante contesta il referto del direttore di gara, argomentando, in sintesi, che: - il dirigente Trotta Piero si sarebbe avvicinato all’arbitro, a fine gara, “solo per chiedergli scusa del casino successo” e, soprattutto, per fargli notare che era incorso in errore nell’espellere il calciatore Trotta Valerio; - il calciatore Trotta Valerio, in campo, non si sarebbe assolutamente reso responsabile del comportamento indicato nel rapporto arbitrale e, a fine gara, si sarebbe avvicinato al direttore di gara solamente per chiedergli, “urlando”, spiegazioni sull’espulsione comminatagli nel corso della gara; - il calciatore Louro Ricky avrebbe detto a fine gara “cose sbagliate, in generale”, non rivolgendosi, tuttavia, all’arbitro. Si rileva che le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, in modo chiaro e puntuale, tenuto conto, in particolare, che detto rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata , ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S., così come non può essere accolta la richiesta di una riduzione delle sanzioni che appaiono, invece, congrue ed adeguate alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascritti ai suddetti tesserati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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