COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.63 della A.S.D. CICALESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 22.12.2011 (squalifica dell’allenatore PARROTTA Salvatore fino al 30 APRILE 2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro (con relativo supplemento) della gara A.S.D. Cicalese – F.C. Feroleto Antico 1978 del 18/12/2011, risulta che, al 47° del II tempo, l’allenatore della società A.S.D. Cicalese, Parrotta Salvatore, entrava indebitamente sul terreno di gioco e si avvicinava all’arbitro con atteggiamento aggressivo, venendo trattenuto dal capitano della propria squadra; il Parrotta rivolgeva offese al direttore di gara sia prima che dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall’arbitro. Il Giudice di prime cure, in riferimento ai fatti succitati, ha squalificato l’allenatore in questione fino al 30/04/2012 (cfr. C.U. n.30 del 22/12/2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, sostenendo che lo stesso avrebbe travisato i fatti in quanto il Parrotta avrebbe protestato nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria e non verso il direttore di gara. Tuttavia, le ragioni esposte sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati nel rapporto arbitrale, tenuto conto, in particolare, che detto rapporto ha valore di prova assoluta e privilegiata , ai sensi dell’art.35, comma 1.1, del C.G.S.. Appare conforme a giustizia, invece, operare una riduzione della sanzione inflitta in I grado, dovendosi ricondurre il comportamento del Parrotta ad un atto di aggressione verbale nei confronti del direttore di gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica all’allenatore PARROTTA Salvatore fino a tutto il 29 FEBBRAIO 2012 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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