COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società FRANCE SPORT Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 20.11.2011 tra Pro Cittiglio – France Sport C.U. n. 17 della delegazione di Varese datato 24.11.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 12/01/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale ERRATA CORRIGE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 33 DEL 22/12/2011 – Reclamo società FRANCE SPORT Camp. Allievi Prov. Gir. B Gara del 20.11.2011 tra Pro Cittiglio – France Sport C.U. n. 17 della delegazione di Varese datato 24.11.2011 La società FRANCE SPORT ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 perché un proprio tesserato, non riconosciuto, ha proferito nei confronti di un avversario frase discriminatoria. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, che copia è stata inviata alla società Pro Cittiglio, sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che dal rapporto arbitrale emerge che i fatti si sono verificati come descritto dal GS nella delibera ivi impugnata e che pertanto, anche stante preso atto della gravità dell’accaduto la decisione del GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e conferma la decisione del GS. Si dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it