COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 23 del 21/12/2011 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate giocatore Gaggio Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Lombardo G.Luca, Squalifica per due giornate giocatore Biasini Michele, Inibizione sino al 31/1/2012 Dirigente Fantin Stefano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.3. OPPOSIZIONE A.S.D. CITTÀ DI SPINEA Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 23 del 21/12/2011 – Ammenda di € 80,00 alla Società; Squalifica per quattro giornate giocatore Gaggio Matteo; Squalifica per tre giornate giocatore Lombardo G.Luca, Squalifica per due giornate giocatore Biasini Michele, Inibizione sino al 31/1/2012 Dirigente Fantin Stefano – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Città di Spinea ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia, pubblicate nel Comunicato n. 23 del 21/12/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 80,00 a carico della Società : “per continue offese al direttore di gara da parte del proprio pubblico e presenza di persone non autorizzate sul terreno di gioco al termine della partita”; - Inibizione sino al 31/1/2012 a carico del Dirigente Fantin Stefano : “per reiterate bestemmie, offese e minacce all’arbitro”; - Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gaggio Matteo : “espulso per doppia ammonizione, insultava e minacciava il direttore di gara. Al termine della partita manteneva un atteggiamento quanto mai violento e aggressivo, accompagnato da linguaggio blasfemo nei confronti dell’arbitro”; - Squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lombardo G.Luca : “perché al termine della gara offendeva ripetutamente l’arbitro (sanzione aggravata perché Capitano)”; - Squalifica per due giornate a carico del giocatore Biasini Michele. La Commissione Disciplinare Territoriale Osserva, preliminarmente, l’inammissibilità della parte del reclamo riguardante la squalifica per due giornate a carico del giocatore Biasini Michele, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, lettera a) del C.G.S.; esaminato il ricorso presentato dalla Società Città di Spinea nella parte relativa alle altre delibere impugnate; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto riferito nel proprio rapporto di gara, precisando, peraltro, che la persona asseritamente non autorizzata presente sul campo, era in realtà il Presidente della Società Città di Spinea che esplicava funzioni di pura custodia dell’impianto sportivo; per tali ragioni, pur confermando nel resto tutte le altre sanzioni, si ritiene congruo ridurre l’ammenda a carico della Società, riconducendola alla sola parte riguardante il comportamento del pubblico e rideterminandola in € 50,00 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere l’opposizione presentata dalla Società Città di Spinea; - di ridurre a € 50,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 31/1/2012 a carico del Dirigente Fantin Stefano; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Gaggio Matteo; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Lombardo G.Luca; - di dichiarare inoppugnabile il provvedimento della squalifica per due giornate a carico del giocatore Biasini Michele. La tassa reclamo non é stata versata.
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