COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento 35/A MANGANARO MARIO (calciatore tesserato ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12.11.2016 – Gara Campionato 3° Cat. ASD Decima Mas – ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. Delegazione Messina n.21 del 24.11.2011
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N.265 del 17.01.2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Procedimento 35/A
MANGANARO MARIO (calciatore tesserato ASD Dominus Peloro) appello personale avverso squalifica fino al 12.11.2016 - Gara Campionato 3° Cat. ASD Decima Mas – ASD Dominus Peloro del 16/11/2011 – C.U. Delegazione Messina n.21 del 24.11.2011
Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare il calciatore Manganaro Mario ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della delegazione provinciale di Messina di cui in oggetto.
In particolare il reclamante, a propria discolpa e quale unico motivo di appello, riferisce la circostanza di non avere partecipato all’aggressione del direttore di gara in quanto al momento dei fatti si trovava all’interno dell’autoambulanza del 118 dove i sanitari gli stavano prestando le cure del caso a seguito del malore che lo aveva colpito come causa di un incidente, ed a tal fine allega il relativo certificato.
Quanto sopra è stato ribadito dal medesimo soggetto in sede di comparizione.
Con successiva nota pervenuta a mezzo fax in data 28 dicembre 2011 il Vice Presidente della società ASD Dominus Peloro ha indicato quale autore dell’aggressione il calciatore Gimeli Gianluca matricola 7078629.
La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 CGS, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l’arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte di alcuni calciatori non identificati i quali, dopo averlo fatto cadere a terra, lo hanno colpito con violenti calci al costato ed alla tempia causandogli forte dolore e malessere.
In considerazione di quanto, sopra il Giudice Sportivo di 1° grado ha correttamente applicato il 2° comma dell’art.3 del CGS il quale prevede espressamente che:” il calciatore che funge da capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, in danno degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione al momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto”.
Conseguentemente, l’appello in questione non può trovare accoglimento in quanto il calciatore Manganaro Mario risulta essere stato indicato in distinta quale capitano, né lo stesso risulta essere stato sostituito al momento dell’infortunio né è dato evincere dal referto medico prodotto l’orario di intervento del 118.
Infine non ha alcun valore la dichiarazione resa dal Vice Presidente dell’ASD Dominus Peloro in quanto il calciatore indicato quale presunto autore dell’aggressione neppure risulta tra i calciatori che ebbero a partecipare alla gara in questione in quanto non indicato nella relativa distinta, né lo stesso ha in alcun modo sottoscritto o avvalorato la dichiarazione del dirigente.
Per tale ultimo aspetto si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il comportamento processuale della società ASD Dominus Peloro.
P.Q.M.
Rigetta l’appello proposto e dispone l’incamerarsi della tassa reclamo versata.
Si dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
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