CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 24/03/2010 DOVES Bologna / Fidaf e Italian Football League di Serie A (n.c) L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani (Relatore) Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 2/2010 Proposto da DOVES Bologna – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Giacomo Giovannetti, con gli Avv. Guido Martinelli, Marilisa Rogolino ed Ernesto Russo,, contro Fidaf (Federazione Italiana di American Football), in persona Presidnete pro-tempore On.Prof. leoluca Orlando, con gli Avv. Michele Facci, Giovanni Facci e Alessandra Staltieri, e nei confronti di, Italian Football League di Serie A (n.c)

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 24/03/2010 DOVES Bologna / Fidaf e Italian Football League di Serie A (n.c) L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Composta da Dott. Riccardo Chieppa, Presidente, Dott. Alberto De Roberto Dott. Giovanni Francesco Lo Turco Prof. Massimo Luciani (Relatore) Prof. Roberto Pardolesi, Componenti Ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 2/2010 Proposto da DOVES Bologna – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. Giacomo Giovannetti, con gli Avv. Guido Martinelli, Marilisa Rogolino ed Ernesto Russo,, contro Fidaf (Federazione Italiana di American Football), in persona Presidnete pro-tempore On.Prof. leoluca Orlando, con gli Avv. Michele Facci, Giovanni Facci e Alessandra Staltieri, e nei confronti di, Italian Football League di Serie A (n.c) Con ricorso in data 5 Marzo 2010, depositato a mezzo posta elettronica in data 8 marzo 2010, rubricato al Prot. n. 0044 avverso “la delibera n. 1/10 del Consiglio Federale della Federazione Italiana American Football […] avente ad oggetto il verbale del Consiglio tenutosi il 10 gennaio 2010, in cui veniva sancita la non ammissione al Campionato di Serie A della Soc. Sport. Dilet. a r.l. Doves Bologna […] nonché avverso tutti gli atti presupposti, successivi e connessi all’impugnata decisione”. Vista la costituzione in giudizio della parte resistente e i relativi atti difensivi; udito nella udienza del 24 marzo 2010 il relatore, Prof. Massimo Luciani, Ritenuto in fatto La ricorrente rappresenta, fra l’altro: a) di essere una società sportiva dilettantistica aderente all’ASI e affiliata alla Fidaf; b) che la delibera impugnata sarebbe esecutiva e definitiva nell’ambito dell’ordinamento sportivo, tanto che in sua esecuzione è già stato pubblicato il calendario del campionato: c) che la decisione impugnata sarebbe insuscettibile di impugnazione nell’ambito del sistema di giustizia sportiva endofederale; d) che in data 19 settembre 2009 si è tenuta l’Assemblea Generale della Lega di Football Americano,che, tra l’altro, ha stabilito la quota di iscrizione per la partecipazione al Campionato IFL 2010; e) che il Presidente della Lega prima sollecitava la Società Doves al pagamento della quota e poi comunicava che la stessa, in ragione dell’accertato inadempimento, doveva ritenersi esclusa dal Campionato IFIL 2010; f) che, successivamente, la stessa Società veniva convocata dal Consiglio Federale della Fidaf per porre rimedio alla situazione così determinatasi; g) che la quota di iscrizione era stata corrisposta, sia pure in ritardo, ma entro i due mesi dalla scadenza, termine massimo dall’art. 1 del Titolo IV dello Statuto della Lega per l’esclusione dell’associato inadempiente; h) che in data 22 gennaio 20110 era pubblicato sul sito internet della Fidaf un comunicato stampa che preannunciava l’esclusione della ricorrente dal Campionato 2010; i) che in data 3 febbraio 2010 la ricorrente rendeva edotto il CNI della vicenda; l) che in data 9 febbraio 2010 i legali della ricorrente mettevano in mora la Fidaf, per l’invito alla competizione internazionale EFAP CUP 2010 ; m) che on la delibera impugnata si disponeva l’esclusione della ricorrente dal Campionato IFL 2010. La ricorrente, in rito, afferma la sussistenza della cognizione di questa Alta Corte di Giustizia Sportiva. Invero, il fatto che la Fidaf non sia stata ancora riconosciuta dal CONI non sarebbe rilevante, atteso che la stessa Fidaf sarebbe stata “inserita dal CONI nell’Osservatorio delle Nuove Discipline Sportive”, con conseguente adeguamento della struttura e delle fonti normative federali “onde consentire la vigilanza del CONI”. Inoltre, statuti e regolamenti della Fidaf rispetterebbero i principi propri del CONI”. E dell’ordinamento sportivo generale. Ancora: la ricorrente aderisce all’ASI, il cui Statuto Fidaf all’art. 47, prevede la devoluzione delle controversie non più impugnabili nell’ambito interno associativo alla Camera di conciliazione e Arbitrato, mentre l’art. 57 dello Statuto Fidaf prevede l’obbligo degli associati di adire gli organi di giustizia federale e dell’ordinamento sportivo. Conseguentemente, la ricorrente avrebbe il diritto di adire questa Alta Corte. Sempre in rito, la ricorrente afferma che la controversia di che trattasi avrebbe una notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo, essendo in discussione l’iscrizione al massimo campionato di football americano, nonché la partecipazione all’ETAF CUP, ed essendo sottoposte all’esame di questa Alta Corte questioni giuridiche di notevole rilevanza. Nel merito, la ricorrente affida le proprie ragioni a tre motivi di ricorso: 1) “illegittimità della delibera in quanto emessa da soggetto privo di potere giudicante in subiecta materia ed in quanto emessa in violazione dei precetti e dei principi ordinamentali ”; 2) “illegittimità della delibera in quanto emessa per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della sanzione e difetto di motivazione della delibera stessa”; 3) “Vizi formali della delibera n. 1/2010 del Consiglio Federale FIDAF - mancanza della deliberazione a maggioranza”. Viene richiesto, poi, il risarcimento del danno imputabile alla mancata iscrizione al Campionato 2010, con riserva di dettagliare e provare, così come di adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria. Sono formulate, infine, istanza di sospensione della delibera impugnata ed istanza di abbreviazione dei termini. Si è costituita in giudizio la Fidaf, rappresentata e difesa come in epigrafe,che, preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto:a) la Fidaf non fa parte del CONI; b) questa Alta Corte di Giustizia Sportiva non ha competenze arbitrali, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, semmai, al TNAS; c) anche tale rimedio, comunque, sarebbe stato condizionato, ai sensi dell’art. 34, comma 7, dello Statuto Fidaf, al riconoscimento della stessa Fidaf da parte del CONI; d) la controversia non avrebbe notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale; e) il ricorso sarebbe tardivo. Nel merito, la resistente contesta la fondatezza di tutti i motivi di ricorso. Contesta altresì, la fondatezza della domanda risarcitoria, così come la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare. Con Ordinanza in data 10 marzo 2010, il Presidente di questa Alta Corte di Giustizia Sportiva ha respinto l’istanza cautelare, ravvisando “dubbi sull’ammissibilità del ricorso sotto diversi profili” e l’insussistenza dei presupposti per la concessione della cautela in considerazione della “ponderazione degli interessi contrapposti” Con la medesima ordinanza è stata concessa l’abbreviazione della metà dei termini ancora da decorrere. L’udienza di trattazione è stata fissata per il giorno 24 marzo 2010. Sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memoria – in pari data : 19 marzo 2010 . , insistendo nelle precedenti deduzioni e conclusioni. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, con comunicazione a mezzo fax in data 23 marzo 2010, ore 21,48, le parti, a mezzo dei difensori muniti di procura, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo, a seguito del quale il ricorso introduttivo della presente procedura è stato “ritirato”, con accettazione della resistente. Considerato in diritto La rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente, secondo i principi genarli, determina l’estinzione del procedimento. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSITIZIA SPORTIVA DICHIARA estinto il procedimento. SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 24 marzo 2010. Il Presidente, Dott. Riccardo Chieppa Il relatore Massimo Luciani Il segretario Alvio La Face Dispositivo pubblicato il 24 marzo 2010 Decisione pubblicata il 24 marzo 2010 Il segretario Alvio La Face
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