COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO GIOELE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CRECCHIO CALCIO / LETTESE, DISPUTATA IL 08.01.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°35 del 12.01.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 DEL 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ S.C. LETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO GIOELE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CRECCHIO CALCIO / LETTESE, DISPUTATA IL 08.01.12 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. N°35 del 12.01.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Lettese ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il Di Pietrantonio, espulso per bestemmia, protestato in maniera smodata nei confronti dell’arbitro, deducendone l’eccessività e chiedendone la riduzione. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto, nel Comunicato Ufficiale, il primo giudice ha omesso di ricordare che lo stesso Di Pietrantonio aveva tentato di aggredire il direttore di gara anche se veniva poi fermato dai suoi compagni di squadra. La sanzione inflitta deve essere pertanto aggravata in virtù delle considerazioni che precedono. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore Di Pietrantonio Gioele la sanzione della squalifica di sei giornate disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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