• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di:
Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione
del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere
disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del
17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere;
il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente
accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003
– Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato;
la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte
ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 91 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di:
Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione
del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere
disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del
17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere;
il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente
accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003
– Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato;
la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte
ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011.
IL DEFERIMENTO
In data 21.10.2011 il Presidente del C.R. Calabria rimetteva alla Procura Federale copia della delibera del Giudice Sportivo
pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 43 del 20.10.2011 con la quale, a seguito di reclamo della Società Pietrafitta Calcio, aveva
accertato che il calciatore Guzzo Pierpaolo aveva preso parte alla gara Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del 17.09.2011 in
posizione irregolare.
La Procura Federale aveva accertato che il calciatore effettivamente non poteva partecipare alla gara perché non aveva scontato la
squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo a seguito della gara dell’8.5.2011, ultima di campionato, così come riportato nel C.U. n.148
del 12 maggio 2011.
Conseguentemente il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare i sigg.ri Guzzo Pierpaolo, D’Anello
Giuseppe e la società A.S. Belvedere per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 23 gennaio 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinate Territoriale il sostituto Procuratore
Federale Avv. Giuseppe Mascianà. Nessuno è comparso per i deferiti.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le
seguenti richieste:
- per il sig. Guzzo Pierpaolo tre giornate di squalifica;
- per il sig. D’Anello Giuseppe sei mesi di inibizione;
- per la società BELVEDERE UN (1) punto di penalizzazione ed € 1000,00 (mille) di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrano gli estremi delle violazioni contestate così
come specificate in rubrica.
P.Q.M.
la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
- al sig. GUZZO Pierpaolo TRE (3) giornate di squalifica;
- al il sig. D’ANELLO Giuseppe mesi SEI (6) di inibizione e quindi fino al 24 LUGLIO 2012;
- per la società A.S. BELVEDERE UN punto (1) di penalizzazione ed € 1000,00(mille) di ammenda.
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Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.8 a carico di:
Sig. GUZZO Pierpaolo, calciatore;Sig.D’ANELLO Giuseppe, dirigente della società Belvedere; la società A.S. BELVEDERE;
per rispondere: il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione
del principio di lealtà, correttezza e probità sportiva e delle norme in materia di esecuzione delle sanzioni, per avere
disputato nella S.S. 2011/2012, benché squalificato, la gara del campionato di 1^ Cat. Pietrafitta Calcio 2003 – Belvedere del
17.09.2011 nelle fila della società A.S. Belvedere;
il secondo della violazione di cui all’art.1, in relazione all’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. perché, quale dirigente
accompagnatore della società Belvedere, sottoscriveva la distinta dei calciatori partecipanti alla gara Pietrafitta Calcio 2003
– Belvedere del 17.09.2011, con ciò permettendo al sig. Guzzo Pierpaolo di giocare, sebbene squalificato;
la Società A.S. Belvedere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S. nelle violazione ascritte
ai propri tesserati e/o di soggetti comunque abbiano agito in suo conto ai sensi dell’art.1, comma 5, del C.G.S.
Deferimento Vice Procuratore Federale del 06 dicembre 2011."