COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CAMPAGNIA MAURO, tess. A.S.D. Borgonovo Calcio

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° N°29 del 25/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI 82 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico calc. CAMPAGNIA MAURO, tess. A.S.D. Borgonovo Calcio Con nota 6.12.2011 n. 3684-1487, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il calc. CAMPAGNIA MAURO per rispondere, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver partecipato quale allenatore della Borgonovo Calcio alla gara contro il Pecoraia del 9.3.2011 valida per il campionato di III^ categoria, malgrado in quel momento fosse tesserato quale calciatore per l’A.S.D.Pecorara. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. CAMPAGNIA ha fatto pervenire una memoria in cui, nel comunicare che, per ragioni di lavoro, non avrebbe potuto essere presente all’odierno dibattimento, dichiara di avere “appreso con rammarico che certamente mi verrà inflitta una squalifica, tuttavia accetto qualsiasi decisione che verrà presa nei miei confronti, rimanendo convinto di aver fatto tutto in assoluta buona fede”. Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati , conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del CALC. CAMPAGNIA, con la squalifica/inibizione per mesi 3. La Commissione, - letto il deferimento e la nota fatta pervenire dal calc. CAMPAGNIA; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. CAMPAGNIA MAURO, integrino le violazioni come sopra allo stesso attribuite; - visto l’art. 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. CAMPAGNIA MAURO la squalifica per mesi 1.
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