COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di ROLANDO Elda, Presidente della società VECCHIA SAN BENIGNO, MARCHESIELLO Fabio, calciatore della società G.S. VOLPIANO, FERRERO Marco, direttore sportivo della società VECCHIA SAN BENIGNO, BOLLINO Nicola, allenatore della società VECCHIA SAN BENIGNO, BOLLINO Davide, calciatore della società VECCHIA SAN BENIGNO nonchè le società VECCHIA SAN BENIGNO e VOLPIANO per rispondere delle seguenti violazioni: la ROLANDO ed il MARCHESIELLO art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 9 co 1 e 10 co. 6 C.G.S., il FERRERO art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 9 co. 1 e 10 co. 6 C.G.S. e 61 N.O.I.F., i BOLLINO Nicola e Davide art. 1 co.1 C.G.S., la società VECCHIA SAN BENIGNO art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. la società VOLPIANO art. 4 co.2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare b) Deferimento della Procura Federale nei confronti di ROLANDO Elda, Presidente della società VECCHIA SAN BENIGNO, MARCHESIELLO Fabio, calciatore della società G.S. VOLPIANO, FERRERO Marco, direttore sportivo della società VECCHIA SAN BENIGNO, BOLLINO Nicola, allenatore della società VECCHIA SAN BENIGNO, BOLLINO Davide, calciatore della società VECCHIA SAN BENIGNO nonchè le società VECCHIA SAN BENIGNO e VOLPIANO per rispondere delle seguenti violazioni: la ROLANDO ed il MARCHESIELLO art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 9 co 1 e 10 co. 6 C.G.S., il FERRERO art. 1 co. 1 in relazione agli artt. 9 co. 1 e 10 co. 6 C.G.S. e 61 N.O.I.F., i BOLLINO Nicola e Davide art. 1 co.1 C.G.S., la società VECCHIA SAN BENIGNO art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. la società VOLPIANO art. 4 co.2 C.G.S. Con atto del 22.11.2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione le persone sopra indicate tutte per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare ROLANDO Elda per aver compiuto, in concorso con altri tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento della gara VECCHIA SAN BENIGNO – SAN CARLO del 12.12.2010, mediante impiego, sotto falso nome, di calciatore tesserato per altra società, negando l’esistenza dei fatti contestatigli, nonché il proprio diretto coinvolgimento negli stessi; MARCHESIELLO Fabio per aver partecipato alla gara indicata sotto falso nome e col documento di altro tesserato; FERRERO Marco per avere, quale accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta della gara medesima, BOLLINO Davide per aver dichiarato che nella detta gara aveva partecipato il calciatore BOLLINO Davide; BOLLINO Davide per aver dichiarato di aver partecipato alla gara. La società VECCHIA SAN BENIGNO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nei fatti descritti, la società VOLPIANO a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto ascritto al proprio tesserato MARCHESIELLO Fabio. Il presente procedimento trae origine dalla nota con cui il Presidente del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta trasmetteva alla Procura Federale una letteradenuncia del sig. CRINITI Carmelo, ex dirigente della società VECCHIA SAN BENIGNO in cui si riferiva che nella gara VECCHIA SAN BENIGNO – SAN CARLO del 12.12.2010, valida per il campionato di III categoria, i padroni di casa avevano schierato il sig. MARCHESIELLO Fabio, tesserato per la G.S. VOLPIANO, con il falso nome di BOLLINO Fabio. Le accurate ed approfondite indagini eseguite, consentivano di acquisire numerosi contributi testimoniali. Venivano infatti interrogati, oltre alle persone deferite ed al denunciante, altri calciatori della VECCHIA SAN BENIGNO ossia PLATEROTI Valerio, CAVALLARO Giuseppe, BOSSO Fabio e ALLEGRINI Joele. Nella seduta del 20.1.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale, la signora Elda ROLANDO, in proprio e quale Presidente della VECCHIA SAN BENIGNO, i signori Fabio MARCHESIELLO e Marco FERRERO, nonché il sig. Mario NOTA dirigente con delega per la società VOLPIANO. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S e, in assenza di accordo, veniva data lettura della memoria scritta inoltrata dalla società VECCHIA SAN BENIGNO. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: anni due di inibizione a carico di ROLANDO Elda, anni due di squalifica a carico di MARCHESIELLO Fabio, anni due di inibizione a carico di FERRERO Marco, tre giornate di squalifica a carico di BOLLINO Nicola e BOLLINO Davide, € 900 di ammenda a carico della società VECCHIA SAN BENIGNO ed € 600 di ammenda a carico della società VOLPIANO. I deferiti presenti ribadivano l’inesistenza dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto oggetto del presente procedimento si inserisce in un conflitto interno alla società VECCHIA SAN BENIGNO, che ha dato luogo a controversie, tra dirigenza attuale e passata, instaurate anche davanti all’’Autorità Giudiziaria. Va subito affermato che, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi effettuati, non si ritiene raggiunta la piena prova della sussistenza degli illeciti in questione. Da una parte, l’ex dirigente denunciante sig. CRINITI Carmelo ed il giocatore PLATEROTI Valerio affermano come avvenuta la sostituzione di persona, dall’altra i deferiti negano l’episodio mentre altri tre giocatori “non ricordano”. E’ pur vero che la documentazione prodotta dal MARCHESIELLO, che attesta un’assenza scolastica nei giorni antecedenti la gara, non vale a costituire un alibi, posto che il giocatore ha partecipato ad una partita con il VOLPIANO, società di appartenenza, il giorno antecedente la gara in questione, tuttavia anche la denuncia effettuata ad oltre due mesi dal fatto e non certo per amore di giustizia o per spirito di lealtà non presenta un grado di attendibilità piena. Dei giocatori escussi, uno solo, attualmente svincolato dalla società, ha confermato il fatto mentre gli altri non hanno ricordato l’episodio. Alla luce di quanto sopra, considerato che il controllo dell’identità dei partecipanti alla gara è stato correttamente effettuato dall’arbitro, che la partita è stata regolarmente giocata concludendosi, tra l’altro, con una pesante sconfitta per la VECCHIA SAN BENIGNO, che l’episodio, ove accertato, comporterebbe la responsabilità oggettiva dell’assolutamente incolpevole società VOLPIANO, non si reputa che l’esistenza del fatto possa essere affermata aldilà di ogni ragionevole dubbio. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, dichiara l’insussistenza degli addebiti in contestazione e, per l’effetto, esenti da responsabilità i Tesserati e le Società deferite.
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