COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Ricorso della Società CHISOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.12.2011 in riferimento alla gara VILLARVERNIA V.B. – CHISOLA CALCIO del 26.11.2011 valida per il Campionato Allievi – Girone F
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
d) Ricorso della Società CHISOLA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul
comunicato ufficiale n. 37 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta del 15.12.2011 in
riferimento alla gara VILLARVERNIA V.B. – CHISOLA CALCIO del 26.11.2011 valida per il
Campionato Allievi – Girone F
Con il ricorso in oggetto la ricorrente impugna il provvedimento del G.S. che assegna gara persa ad
entrambe le società con il risultato di 0-3 a sfavore di entrambe e chiede la ripetizione della gara.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Lo stesso G.S. nel suo provvedimento dà atto della esistenza di due distinti rapporti arbitrali nei
quali si registrano situazioni completamente diverse.
Nel primo in ordine cronologico, il direttore di gara nulla dice della sospensione anticipata, né
tantomeno riporta condotte rilevanti sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare la presunta
sospensione, oggetto del reclamo della società VILLARVERNIA poi respinto dal G.S. con il
provvedimento qui impugnato.
Con il secondo rapporto, invece, si comunica che la gara in questione è stata sospesa al 32° del II
tempo per insulti ed invasione di campo, addebitando ad un sostenitore del CHISOLA e ad un
dirigente del VILLARVERNIA condotte offensive ed intimidatorie tali da impedire la prosecuzione
della direzione di gara (al riguardo occorre rilevare che la sospensione della gara di cui si dà atto
nel rapporto non è stata ritualmente notificata ai capitani delle due squadre che, peraltro, non erano
stati neanche preavvertiti della eventualità di una tale decisione, poi improvvisamente assunta dal
direttore di gara).
Come si vede due rapporti diametralmente opposti che non consentono a questa Commissione di
accertare cosa sia effettivamente avvenuto in occasione della gara in questione.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 37
del 15.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, dispone la ripetizione della gara
VILLARVERNIA V.B. – CHISOLA CALCIO valida per il Campionato Allievi – Girone F.
Conferma nel resto.
Nulla dispone in ordina alla tassa di reclamo che non risulta versata
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