COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. A.F.Q. SIRAGUSA WALTER (Associato Sezione AIA Acireale) La Procura Federale con nota 3565/35 pf11-12 GR/mg del 30 novembre 2011, notificata alla parte in epigrafe indicata, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la stessa per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 commi 1 e 3 C.G.S.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.280 del 24.01.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. A.F.Q. SIRAGUSA WALTER (Associato Sezione AIA Acireale) La Procura Federale con nota 3565/35 pf11-12 GR/mg del 30 novembre 2011, notificata alla parte in epigrafe indicata, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la stessa per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 commi 1 e 3 C.G.S. Rilevato che la parte deferita è stata debitamente convocata all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 17 gennaio 2012 con inizio alle ore 15,00. Dato atto che la parte deferita non si è presentata né ha fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a suo discarico. Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Carlo Fabbri il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabile la parte rinviata a giudizio, di quanto ad essa addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo all’afq sig. Siragusa Walter l’ inibizione per mesi sei”. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il soggetto deferito sia responsabile di quanto ascrittogli. In particolare si evidenzia che dalla documentazione prodotta risulta provato che il sig. Siragusa Walter (il quale aveva proposto una propria collaborazione al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. attraverso lo sviluppo di un progetto che coinvolgesse le scuole calcio della provincia di Catania) ha utilizzato il logo della F.I.G.C. facendolo stampare su alcuni dépliant illustrativi che provvedeva a distribuire senza che lo stesso avesse ottenuto le necessarie e preventive autorizzazioni da parte della F.I.G.C. Lo stesso deve, inoltre, rispondere della violazione di cui al comma 3 dell’art.1 del CGS in quanto, nonostante sia stato regolarmente convocato dalla Procura Federale per essere sentito, non si è presentato senza addurre un valido motivo, anzi, per come risulta dalla relazione accompagnatoria del deferimento, sentito per le vie brevi dall’inquirente questi si sentiva rispondere dal Siragusa Walter che non si sarebbe presentato in quanto unico suo referente era il Presidente della Sezione AIA con l’evidente intento deleggittimatorio degli organi della giustizia sportiva. In considerazione di quanto sopra, va accolta la richiesta della Procura Federale così come formulata in udienza (rectius sospensione) in quanto non si ritiene di dover applicare all’incolpato alcuna attenuante in relazione ai comportamenti posti in essere dallo stesso. P.Q.M. infligge: all’afq sig. Siragusa Walter (associato della Sezione AIA di Acireale) la sospensione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 commi 1 e 3 C.G.S., per mesi sei. La presente delibera va notificata alla parte interessata, alla Procura Federale, al Presidente del CRA Sicilia ed al Presidente della Sezione AIA di Acireale. Il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 22 comma 11 del C.G.S., decorrerà dalla data della sua notifica all’interessato.
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