COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. FAVERO Carlo – Presidente A.S.D. Graticolato Salese (all’epoca dei fatti) – della Società A.S.D. Graticolato (già Graticolato Salese)
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
Nei confronti :
- del Sig. FAVERO Carlo – Presidente A.S.D. Graticolato Salese (all’epoca dei fatti)
- della Società A.S.D. Graticolato (già Graticolato Salese)
La Procura Federale con atto del 24/11/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
il Sig. Carlo FAVERO – già Presidente Soc. Graticolato Salese ora divenuta ASD Graticolato
per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni emanate
con C.U. nr. 1, paragrafo 14, della LND per la s.s. 2010/2011, per aver mantenuto in vigore l’accordo di cui alla scrittura
privata del 17.6.2010, che prevedeva la corresponsione di un premio di tesseramento per l’allenatore dilettante in misura
superiore ai limiti fissati dal protocollo d’intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009 e dell’art. 43 del Regolamento della LND, che
prescrive precise modalità da osservare in caso di esonero degli allenatori, così come dettagliatamente descritto nella
parte motiva dell’atto di deferimento che viene allegato:
la Società A.S.D. Graticolato (già Graticolato Salese)
per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta violativa ascritta al proprio Presidente.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Vice Procuratore Federale,
Vista la nota prot. nr.119/01/33, datata 11.7.2011 , con la quale il Segretario del Collegio Arbitrale presso la LND ha
trasmesso alla Procura Federale gli atti relativi alla vertenza tra il sig. Damiano Damiani, iscritto nei ruoli del Settore
Tecnico quale Allenatore di Base Uefa "B" e la Società ASD. Graticolato Salese;
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti in contenzioso e sottoposta al vaglio del Collegio Arbitrale che ha
consentito di verificare che :
- con scrittura privata datata 17.6.2010, sottoscritta dal Presidente pro tempore della Società G.S. Veternigo
(successivamente confluita nella Società ASD. Graticolato Salese che subentrava anche nella totalità dei rapporti
contrattuali posti in essere dal G.S. Veternigo ) ed il sig. Damiano Damiani, veniva concordata la corresponsione del
compenso di €.500,00 mensili per dieci mesi, in favore del predetto allenatore, al quale era stata affidata la conduzione
tecnica della squadra Allievi Regionali;
- in data 27 novembre 2010 la Società ASD. Graticolato Salese esonerava verbalmente il tecnico Damiani che,
conseguentemente, adiva il Collegio Arbitrale per ottenere il riconoscimento delle proprie pretese creditorie da parte
della Società predetta;
Rilevato che, nei fatti sopra descritti, si evincono infrazioni della normativa federale, sia riguardo alla pattuizione di un
premio di tessera mento per un allenatore preposto alla guida tecnica di una squadra iscritta al Campionato Allievi
Regionali in misura superiore (€.5.000,00) al massimo consentito (€.3.000,00) dal C.U. nr.1 della LND 2010/2011 e dal
protocollo d'intesa LND-AIAC del 1° .7.2009, sia riguardo alle modalità del successivo esonero dell'Allenatore Damiano
Damiani, contrarie a quanto stabilito dall'art. 43 del Regolamento della LND;
Ritenuto che la condotta posta in essere dal sig. Favero Carlo, Presidente della Società ASD. Graticolato Salese, integri,
quindi, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione
alle disposizioni emanate con CU. nr. 1 2010/2011 , paragrafo 14 (per aver mantenuto in vigore la pattuizione,avvenuta
con scrittura privata dd. 17.6.2010, di premio di tesseramento per allenatore dilettante in misura superiore ai limiti
consentiti) e correlate al Protocollo d'intesa LND-AIAC del 1° luglio 2009; nonché della norma di cui all'art. 43 del
Regolamento LND (le dimissioni e l'esonero degli Allenatori devono essere comunicati alla controparte a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento) ; con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva della Società ASD.
Graticolato Salese, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS., per gli addebiti ascritti al proprio Presidente e legale
rappresentante;
Considerato che, per quanto concerne la violazione posta in essere dall'Allenatore di Base, sig. Damiano Damiani,
relativamente alla pattuizione di accordo economico in misura superiore al massimale previsto per la categoria, si
provvede, con separato atto di deferimento alla competente Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della
FIGC, ai sensi dell'art. 36,comma 2,del Regolamento del Settore Tecnico.”
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione della udienza :
Nell’udienza del 24/1/2012 sono risultati presenti :
- il Sig. Carlo FAVERO già Presidente A.S.D. Graticolato (all’epoca dei fatti)
- la Società A.S.D. Graticolato (già Graticolato Salese) rappresentata dal Sig. Carlo Favero, munito di delega
- l’Avv. Serenella ROSSANO Rappresentante della Procura Federale F.I.G.C.
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento,
evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, constatata la disponibilità manifestata dalle parti
medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’ art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in
appresso indicate :
- a carico del Sig. Carlo FAVERO già Presidente A.S.D. Graticolato :
la sanzione della inibizione per giorni 20;
- a carico della Società A.S.D. Graticolato : la sanzione della ammenda di € 400,00;
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
- di applicare le seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Carlo FAVERO già Presidente A.S.D. Graticolato :
la sanzione della inibizione per giorni 20;
- a carico della Società A.S.D. Graticolato : la sanzione della ammenda di € 400,00.-
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