COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/01/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Cavalli Giacomo – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 DEL 25.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. LIVENTINAGORGHENSE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 47 del 18/01/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Cavalli Giacomo – Campionato di Promozione La Società Liventinagorghense ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicata nel Comunicato n. 47 del 18/01/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate assunta a carico del giocatore Cavalli Giacomo: “una giornata per l’espulsione e tre giornate per contegno gravemente irriguardoso verso l’arbitro nonché per reiterate frasi blasfeme”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuta non particolarmente irriguardosa la condotta tenuta dal giocatore Cavalli Giacomo considerata più congrua la sanzione di tre giornate P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Liventinagorghense; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Cavalli Giacomo. La tassa reclamo non é stata versata.
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