F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BIANCHI, UMBERTO MASTELLARINI, PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, CARMINE CHIODI E ALBERTO SOLDINI ▪ (Fallimento Società SS Sambenedettese CALCIO Srl) ▪ (nota n. 3276/129pf09-10/AM/ma del 23.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057 del 27 Gennaio 2012 (196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BIANCHI, UMBERTO MASTELLARINI, PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, CARMINE CHIODI E ALBERTO SOLDINI ▪ (Fallimento Società SS Sambenedettese CALCIO Srl) ▪ (nota n. 3276/129pf09-10/AM/ma del 23.11.2011). Con atto del 23 novembre 2011 la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Bianchi Mario per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, fino al 23 dicembre 2004 la carica di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha causato il dissesto già formatosi nel periodo di sua gestione come rilevato anche nella sentenza di fallimento; il Sig. Mastellarini Umberto per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 23 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento; i Sig.ri Del Gatto Palmiro, Ortenzi Pietro e Chiodi Carmine per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 23 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005, la carica di Amministratori della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento; il Sig. Soldini Alberto per la violazione dell’art. 1 comma 1 in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF avendo ricoperto dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento, la carica di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl attuando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento. Il Mastellarini ha presentato memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento in quanto nessun addebito di mala gestio della Società Sambenedettese Calcio può essere mosso al Consiglio di Amministrazione da lui presieduto e per la durata del suo incarico; per la fattispecie relativa al CU n. 325 del 12 maggio 2006 il medesimo Mastellarini ha chiesto la preliminare applicazione del principio “ne bis in idem” essendo egli stato già sottoposto al giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti di cui al deferimento in questione. All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto lo stralcio della posizione di Soldini Alberto per difetto di avviso, e la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) per Bianchi Mario e Mastellarini Umberto, e per anni uno (uno) per Ortenzi Pietro, Del Gatto Palmiero e Chiodi Carmine. Preliminarmente si dispone lo stralcio della posizione del deferito Soldini Alberto per difetto di avviso, e la conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. Osserva la Commissione che dall'attività istruttoria espletata dalla Procura federale sulla base dei comunicati ufficiali federali, della visura camerale e dei fogli di censimento, è emerso che il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Società SS Sambenedettese Calcio Srl, con sentenza n. 15/15/06 del 8 maggio 2006; nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1; in tale periodo, la Società è stata amministrata, fino al 23 dicembre 2004 dal Sig. Bianchi Mario, in qualità di Amministratore Unico, dal 23.12.2004 al 30.06.2005 da un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori Mastellarini Umberto,in qualità di Presidente e Legale rappresentante, e dai Sig.ri Ortenzi Pietro, Chiodi Carmine e Del Gatto Palmiere, in qualità di consiglieri. Nel medesimo periodo il Sig. Mastellarini Umberto è stato anche socio di riferimento della Società. Nella stagione 2005/2006 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1; come risulta dalla visura camerale storica e dai fogli censimento depositati presso la competente Lega, in tale periodo la Società è stata amministrata, fino al 14.12.2005 ancora dal predetto Consiglio di Amministrazione, dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento dal Sig. Soldini Alberto, in qualità di Amministratore Unico. Le modalità, contrarie alle norme di legge ed alle norme federali, con le quali i legali rappresentanti pro-tempore della Società hanno operato sono state sanzionate già prima del fallimento dagli Organi di giustizia sportiva, come si evince dai Comunicati Ufficiali della Commissione disciplinare nazionale n. 316/C del 6 maggio 2006 (mancato pagamento nei termini prescritti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità da aprile a giugno 2005 a riprova della già esistente incapacità della Società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni) e n. 325/C del 12 maggio 2006 (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver posto in essere un comportamento "surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme", in particolare effettuando il versamento delle somme necessarie ad eliminare il deficit patrimoniale della Società ma prelevandole dalle casse sociali immediatamente dopo, facendo così soltanto apparire alla Co.Vi.So.C come sussistenti tutte le condizioni previste dalle norme federali per l'iscrizione al Campionato. L'esistenza dello stato decozione nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento è anche attestata nella sentenza di Fallimento, agli atti del presente procedimento, della Società SS Sambenedettese Calcio Srl; si legge, infatti, nella sentenza che "La grave situazione dì squilibrio finanziario-patrimoniale della Società debitrice emerge anche dalla dettagliata analisi dei bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 effettuata dalla Guardia di Finanza". Va considerato che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". In ragione della carica pro-tempore rivestita e dei poteri gestori ad essa connessi, le responsabilità per la creazione ed il protrarsi nel tempo dello stato di decozione della Società - presente nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento della Società - vanno attribuite ai Signori Bianchi Mario e Mastellarini Umberto per i periodi di rispettiva competenza. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del principio del ne bis in idem, invocato dal Mastellarini, in quanto il bene giuridico tutelato disciplinarmente nei procedimenti già celebrati sono diversi da quello tutelato nel presente procedimento, in quanto nei precedenti casi sono stati sanzionate specifiche irregolarità relative a specifichi atti rilevanti nell’Ordinamento federale, mentre, nel presente procedimento, trattasi di sanzionare, come detto, la globale gestione che ha condotto al fallimento della Società, responsabilità presunta dal citato art. 21, secondo comma delle NOIF. Ritiene, tuttavia la Commissione, che nessuna responsabilità possa essere addebitata, ai fini disciplinari in questione, ai deferiti Ortenzi Pietro, Chiodi Carmine e Del Gatto Palmiere, che hanno rivestito la semplice carica di consiglieri del Consiglio di amministrazione, senza, quindi la legale rappresentanza della Società, ed in assenza di prova su loro eventuali specifici poteri dispositivi che possano avere contribuito al dissesto economico della Società. In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro prossimità all'intervenuto fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria, la sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo. In particolare per il Mastellarini si tiene conto che è stato già sanzionato per un comportamento che ha comunque rilievo ai fini dell’illecito disciplinare in esame. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a Bianchi Mario la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione ed a Mastellarini Umberto la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione. Proscioglie dal deferimento Chiodi Carmine, Del Gatto Palmiero e Ortenzi Pietro.
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