Della Società ACR Messina Srl; infligge alla Sig.ra Chierichella Marcella la sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno). F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MOXEDANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Neapolis Mugnano Srl), Societá NEAPOLIS MUGNANO Srl ▪ (nota n. 3917/1568pf10-11/SP/blp del 15.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (248) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MOXEDANO (all’epoca dei fatti dirigente della Società Neapolis Mugnano Srl), Societá NEAPOLIS MUGNANO Srl ▪ (nota n. 3917/1568pf10-11/SP/blp del 15.12.2011). Con provvedimento del 15.12.2011, il Procuratore federale ha deferito il Sig. Mario Moxedano, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in quanto in occasione della gara Neapolis Mugnano - Trapani del 22.5.2011, rivolgeva frasi offensive e lesive della onorabilità delle istituzioni calcistiche nel corso delle telefonate intercorse con il Presidente e il Direttore Generale della Lega Calcio Professionistico; la Società Neapolis Mugnano Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del CGS, per la condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Mario Moxedano e la Società Neapolis Mugnano, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Mario Moxedano e la Società Neapolis Mugnano, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Mario Moxedano, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società Neapolis Mugnano Srl, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 3.333,00 (€ tremilatrecentotrentatré/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig. Mario Moxedano; ▪ ammenda di € 3.333,00 (€ tremilatrecentotrentatré/00) per la Società Neapolis Mugnano Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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