F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Triestina Calcio Spa), ENZO FERRARI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società US Triestina Calcio Spa), Societá US TRIESTINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4007/1591pf10- 11/SP/blp del 19.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012
(250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Triestina Calcio Spa), ENZO FERRARI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società US Triestina Calcio Spa), Societá US TRIESTINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4007/1591pf10- 11/SP/blp del 19.12.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 19 dicembre 2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Fantinel Stefano Mario, Presidente dell’US Triestina Calcio Spa, e Ferrari Enzo, Amministratore Delegato della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, commi 1 e 8, CGS - in relazione all’art. 11 del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B al Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori – non avendo adempiuto, nel previsto termine di trenta giorni dalla comunicazione del Lodo arbitrale reso in data 28.2.11, al pagamento dei compensi spettanti al Sig. Claudio Sclosa; la Società US Triestina Calcio Spa viene deferita a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi dirigenti all’epoca dei fatti. L’incolpato Ferrari, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale segnala, in sintesi, il suo ruolo meramente tecnico sportivo all’interno della Società, privo comunque dei poteri specifici per adempiere al pagamento previsto dal lodo in questione. Il Sig. Fantinel, invece, ha inviato memoria tardiva via fax, datata 23.1.12. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto preliminarmente dichiararsi la tardività della memoria di Fantinel (inviata oltre il termine ultimo previsto dalle norme Federali di 5 giorni prima la data di prevista udienza e, tra l’altro, indirizzata alla sola Commissione disciplinare nazionale FIGC e non anche alla Procura). La Commissione ha dichiarato la irricevibilità della memoria Fantinel. La Procura federale ha poi chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il Sig. Fantinel Stefano Mario: € 5.000,00 di ammenda;
- per il Sig. Ferrari Enzo: € 5.000,00 di ammenda;
- per la US Triestina Calcio Spa: € 10.000,00 di ammenda.
E’ altresì comparso il difensore del Sig. Enzo Ferrari, nonché quest’ultimo personalmente che si è dichiarato non responsabile di quanto ascrittogli nel deferimento. Il difensore poi, riportandosi alla memoria depositata, ha ulteriormente evidenziato la non imputabilità del Ferrari - dedito ai soli aspetti tecnico sportivi e non amministrativi e, comunque, privo del potere di firma sui conti correnti - e ha concluso con la richiesta di proscioglimento del deferito o, in subordine, di applicazione di pena minima.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto. Entrambi i soggetti deferiti, infatti, risultano aver amministrato la Società, con i rispettivi ruoli su evidenziati, durante l’epoca dei fatti oggi oggetto di deferimento. Il pagamento di quanto previsto nel su menzionato lodo arbitrale (con il quale la Triestina era stata condannata al versamento, in favore dell’agente Sig. Sclosa, di € 15.000,00 oltre interessi ed € 1.000,00 per spese di lite) è stato effettuato solo parzialmente.
Nessun dubbio si pone circa la responsabilità del Presidente Fantinel che, nella sua qualità, avrebbe dovuto preoccuparsi di terminare tempestivamente il previsto pagamento, concordato rateale con il creditore. Anche il Sig. Ferrari, tuttavia, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, sia pure con compiti prettamente tecnico sportivi, avrebbe ben potuto e dovuto sopraintendere all’esatto adempimento dell’obbligazione societaria con il Sig. Sclosa, senza affidarsi al fatto che del pagamento se ne stava occupando direttamente il Presidente (che aveva già dato ordine di bonifico delle prime due rate). Tra l’altro, sia pure in via residuale, fra le competenze previste del Ferrari, era compresa anche la compravendita di diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori e rapporti economici con gli stessi fino all’importo lordo di € 50.000,00 con autonomo potere di firma.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera congruo infliggere al Sig. Fantinel Stefano Mario la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); al Sig. Enzo Ferrari la sanzione l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00); alla US Triestina Calcio la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 27 Gennaio 2012 (250) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO FANTINEL (all’epoca dei fatti Presidente della Società US Triestina Calcio Spa), ENZO FERRARI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società US Triestina Calcio Spa), Societá US TRIESTINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 4007/1591pf10- 11/SP/blp del 19.12.2011)."