F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (178) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARTINELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), MIRKO MARTINELLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), BENITO SICILIANO (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 2992/228 pf11-12/SP/blp del 15.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012
(178) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MARTINELLI (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), MIRKO MARTINELLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), BENITO SICILIANO (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 2992/228 pf11-12/SP/blp del 15.11.2011).
Con provvedimento del 15 novembre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Giovanni Martinelli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa; b) il Sig. Mirko Martinelli, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa; c) il Sig. Benito Siciliano, nella qualità di Consigliere delegato e Legale rappresentante della Hellas Verona Football Club Spa, per rispondere tutti i predetti soggetti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punti 12) e 13) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29.04.2011, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine dell’11.08.2011 (“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”) la scheda informativa riguardante il Delegato ed il Vice Delegato per la Sicurezza e la scheda informativa riguardante gli assistenti di stadio/steward; d) la Hellas Verona Football Club Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano e la Società Hellas Verona FC Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano e la Società Hellas Verona FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per i Sig.ri Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) ciascuno; pena base per la Società Hellas Verona FC Spa, sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 26.700,00 (€ ventiseimilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) ciascuno, a carico dei Signori Giovanni Martinelli, Mirko Martinelli, Benito Siciliano;
▪ ammenda di € 26.700,00 (€ ventiseimilasettecento/00) a carico della Hellas Verona Football Club Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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