F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (247) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 3752/134 pf07-08/AM/ma del 9.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (247) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CANNELLA (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società Hellas Verona FC Spa), Società HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 3752/134 pf07-08/AM/ma del 9.12.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti, ascoltati, nella riunione odierna - il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Cannella, mesi 18 (diciotto) di inibizione; ▪ per la Società Hellas Verona FC Spa, € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda; - il Sig. Cannella, che ha sintetizzato i termini della vicenda; - il difensore della Società Hellas Verona FC Spa, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie depositate nei termini; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Signore Giuseppe Cannella, nella qualità in rubrica, e la Società Hellas Verona FC Spa per rispondere – così testualmente - rispettivamente: - Cannella Giuseppe “della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS in quanto all’epoca dei fatti Direttore Sportivo munito di rappresentanza della Società poneva in essere atti contrari alle norme federali al fine di preordinare, per sé e per la Società, la possibilità di reclamare contro gli stessi facendo uso del modello di risoluzione del contratto economico 0030/A che sapeva non veridico”; - Hellas Verona FC Spa “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante”. Preliminarmente, quanto all’eccezione di prescrizione delle violazioni contestate, sollevata dalla Società deferita, questa Commissione ritiene di respingerla, in quanto ai sensi dell’art. 25 CGS la prescrizione spira al termine della quarta stagione sportiva successiva alla commissione del fatto ovvero al termine della corrente stagione sportiva. Quanto invece all’eccezione relativa alla questione della proroga delle indagini è sufficiente constatare che, successivamente alla richiesta di proroga da parte della Procura federale, non sono stati compiuti ulteriori atti di indagine. Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto. Con atto del 23.7.2007 Hellas Verona FC Spa inoltrava reclamo alla Commissione Tesseramenti, contestando l’autenticità della sottoscrizione vergata in calce al modulo 0030/A, con il quale era stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto economico intercorso con il calciatore Kedwel Vanstrattan Jess e chiedendo che detta risoluzione venisse dichiarata nulla e priva di effetti. Nel corso dell’istruttoria si accertava che: ▫ anche la firma del citato calciatore era apocrifa; ▫ il modulo di cui è cenno era stato inoltrato alla Lega compiegato alla lettera del 27.6.2007, redatta su carta intestata della Società e sottoscritta dal suo segretario dell’epoca Signor Enzo Bertolini (riconoscimento fatto da costui nel corso degli accertamenti svolti dalla Procura); ▫ la Società e il calciatore avevano effettivamente formalizzato la risoluzione consensuale del loro rapporto, con atto redatto su modulo 0008/A in data 27.6.2007 (sottoscrizioni riconosciute autentiche da entrambe le Parti), atto questo mai depositato in Lega. Rileva inoltre annotare che: ▫ nel reclamo ex art. 48 CGS del 23.7.2007 inoltrato dalla Società alla Commissione Tesseramenti, sottoscritto da Giuseppe Cannella, non si faceva cenno alcuno a quest’ultimo atto di risoluzione consensuale del 27.6.2007; ▫ nel medesimo reclamo si sosteneva che il calciatore aveva (così testualmente a pag. 5) “dovuto necessariamente assistere all’esecuzione di tale delitto, rendendosi complice mediante una condotta omissiva, aggravata dal fine lucrativo della sottoscrizione di altro contratto di prestazione sportiva con la FC Juventus Spa”. In generale, le argomentazioni difensive svolte dalla Società non possono essere condivise avuto riguardo alle modalità dell’azione in scrutinio che, all’evidenza, concretizza una palese e documentata violazione dei principi sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS, della quale essa risponde direttamente ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: ▪ a Cannella Giuseppe inibizione di mesi 18 (diciotto); ▪ alla Società Hellas Verona FC Spa ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00).
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