F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), MAURIZIO RINALDI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa ▪ (nota n. 3936/1560 pf10-11/SP/blp del 15.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (249) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NINETTO SGARBI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), MAURIZIO RINALDI (all’epoca dei fatti Vice Presidente e Legale rappresentante della Società Modena FC Spa), Società MODENA FC Spa ▪ (nota n. 3936/1560 pf10-11/SP/blp del 15.12.2011). Il deferimento Con provvedimento del 15.12.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ninetto Sgarbi, Presidente e Legale rappresentante del Modena FC Spa, e il Sig. Maurizio Rinaldi, Vice Presidente con delega di rappresentanza legale del Modena FC Spa, entrambi per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 8, comma 15, CGS, in quanto contravvenivano all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell’ambito della procedura arbitrale n. 221/10/B, non corrispondendo al tesserato Sig. Salvatore Bruno i compensi dovuti; nonché il Modena FC Spa, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per i fatti ascrivibili ai suddetti dirigenti. I tre deferiti facevano pervenire memorie difensive nei termini previsti, mediante le quali contestavano gli addebiti sollevati nei loro confronti dalla Procura federale. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), per ciascuno dei deferiti. Il difensore dei deferiti ha insistito nella richiesta di proscioglimento, ribadendo quanto già sostenuto nella memoria difensiva. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 221/10/B è emerso che i legali rappresentanti del Modena FC Spa non provvedevano a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 14.12.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Con tale provvedimento, il Modena FC Spa veniva condannato al pagamento dei compensi dovuti al proprio tesserato Sig. Salvatore Bruno. Non possono essere accolte le eccezioni spiegate dal Modena FC Spa di poter compensare il debito con un paventato credito, in quanto il lodo arbitrale non permette interpretazioni o compensazioni di alcun genere, specie in relazione all’art. 8, comma 15, CGS, che prevede obblighi precisi per le parti. Neppure l’eccezione spiegata dal Sig. Ninetto Sgarbi in relazione a un paventato difetto di poteri può essere meritevole di accoglimento. Infatti, il comportamento contestato è avvenuto in un periodo in cui il Sig. Sgarbi era il Presidente del Modena FC Spa. In merito al ruolo rivestito dal Sig. Maurizio Rinaldi, si rileva che i soggetti che rappresentano una determinata persona giuridica o ente, proprio per tale veste sono tenuti a esercitare i poteri loro conferiti, anche al fine di far rispettare gli obblighi a cui è tenuto l’ente o la persona giuridica rappresentata. In conclusione, risulta dagli atti che il lodo emesso dalla Camera Arbitrale non è stato spontaneamente eseguito dai deferiti entro il termine regolamentare dei 30 giorni dalla sua comunicazione e da ciò consegue la responsabilità degli stessi per le violazioni loro ascritte dalla Procura federale con il presente deferimento P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento al deferimento proposto condanna il Signor Ninetto Sgarbi al pagamento dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila), il Signor Maurizio Rinaldi al pagamento dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila) e il Modena FC Spa al pagamento dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila).
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