F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (84) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 709/32 pf 11-12/SP/mg del 29.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059 del 31 Gennaio 2012 (84) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HELLAS VERONA FC Spa ▪ (nota n. 709/32 pf 11-12/SP/mg del 29.7.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna ▪ il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di ammenda; ▪ il difensore della Società, che si è riportato alle conclusioni contenute nelle memorie difensive e ne ha chiesto l’accoglimento; ▪ il Presidente della Società deferita, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a difesa; osserva quanto segue. Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, la Società Hellas Verona FC Spa per rispondere – così testualmente - “ai sensi dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 5, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva ed ai sensi dell’art. 11, comma 3 e 4, del predetto Codice, a titolo di responsabilità concorrente, per i comportamenti ascrivibili al proprio tecnico tesserato, Sig. Andrea Mandorlini, così come riportati nella parte motiva”. Il deferimento è fondato e va accolto. I fatti risalgono alla sera del 19.7.2011, allorché era organizzato - presso il campo sportivo di via Sogare in Verona - un incontro fra la 1^ squadra della Società Hellas Verona FC Spa, i suoi dirigenti e l’allenatore Mandorlini Andrea con la locale tifoseria. Nel corso dell’evento il citato allenatore invitava i presenti (testualmente, in base al DVD agli atti) “a cantare tutti insieme a pieni polmoni il verso canzonatorio ti amo terrone, ti amo terrone, ti amo”, intonando egli stesso per primo questo ritornello, prontamente accompagnato con vivace entusiasmo dai presenti. Rileva annotare che nella riunione del 15.12.2011, la Commissione disciplinare del Settore Tecnico, in accoglimento della richiesta avanzata da Mandorlini ex art. 23 del CGS, comminava a costui la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Il coro in questione, atteso il suo contenuto e considerati tempo, luogo e modalità dell’azione, costituisce un atto idoneo a favorire situazioni di aspra conflittualità con riflessi di grave pericolo per l’ordine pubblico, sicché esso concretizza una “manifestazione espressiva di discriminazione” ai sensi dell’art. 11, punto 3, del CGS. Le argomentazioni svolte dalla difesa della Società non possono essere accolte, considerato che la responsabilità delle Società nei casi di specie è espressamente contemplata dal citato art. 11, punto 4. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Società Hellas Verona FC Spa la sanzione di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
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