• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl),, E
DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 436/1858 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 437/1876 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 628/1869 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 01 Febbraio 2012
(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl),, E
DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 436/1858 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 437/1876 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 628/1869 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, preliminarmente dispone, previo consenso del rappresentante della Procura federale, la riunione dei procedimenti indicati in epigrafe.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i Sig. Ferraris Francesco e Bava Massimo all’epoca dei fatti Presidente e Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente: ▪ i primi due, delle violazioni previste e punite: dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV), delle NOIF, in relazione all’art. 1, comma 1, del CGS.,per avere effettuato pagamenti di emolumenti ad un proprio tesserato utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dalla suddetta norma ; dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS. ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere
provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS per le mensilità di gennaio,febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti e delle
ritenute di legge relative agli emolumenti relativi al II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre,novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all’ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell’art.10 del CGS.; ▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’ art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Massimo Bava, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 6 (sei), convertiti nell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), come da richiesta del deferito]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle sanzioni dell’inibizione di mesi 9 a carico del Sig. Francesco Ferraris e quella della penalizzazione di punti 3 (tre) con l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) a carico della Società FC Canavese Srl, da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) al Sig. Massimo Bava. Commina la sanzione dell’inibizione di mesi 9 (nove) al Sig. Francesco Ferraris, e quella di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi da scontarsi all’atto dell’eventuale iscrizione della Società a campionati della Figc, nonché dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società FC Canavese Srl
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(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl),, E
DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 436/1858 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 437/1876 pf10-11/SP/ac del 18.7.2011).
(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FRANCESCO FERRARIS (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società FC Canavese Srl) DEL SIG. MASSIMO BAVA (all’epoca dei fatti Direttore Generale con delega di rappresentanza della Società FC Canavese Srl), E DELLA SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 628/1869 pf10-11/SP/ac del 26.7.2011)."