F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 29 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 01 Febbraio 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. ARZIGNANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIGNANO FUTSAL/ZANÈ VICENZA DELL’11.12.2011 CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 271 del 15.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 29 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 157/CGF del 01 Febbraio 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. ARZIGNANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARZIGNANO FUTSAL/ZANÈ VICENZA DELL’11.12.2011 CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 271 del 15.12.2011)
Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, rilevato che la gara dell’11.12.2011 fra la società ricorrente e la Zanè Vicenza Calcio a 5 non era stata disputata per la mancata presentazione della società Arzignano Futsal entro il tempo regolamentare di attesa, ha comminato “la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 300,00 quale prima rinuncia. Di corrispondere alla società Zane Vicenza Calcio a 5 l’importo di € 250,00 a titolo di spese sostenute da quest’ultima per la trasferta effettuata.” Di tale decisione la società ricorrente chiede l’annullamento atteso che la mancata disputa della gara è dovuta ad un errore degli Uffici competenti della Divisione Calcio a 5 che, dopo aver preso atto della richiesta della società A.S.D. Arzignano Futsal del 5.10.2011 di spostamento della gara alle ore 13 (per concomitanza con altre gare) con Com. Uff. n. 127 del 2.11.2011, nel Com. Uff. n. 234 del 5.12.2011, che ha ufficializzato la giornata di gara dell’11.12.2011, non ha riportato la variazione richiesta il 5.10.2011 per la programmazione delle gare Poichè l’errore è imputabile agli Uffici della Divisione Calcio a 5, la società A.S.D. Arzignano Futsal ritiene di non poter essere destinataria di alcuna sanzione sportiva principale e accessoria. Il ricorso non può essere accolto. Il principio primario contenuto nell’art 2, comma 3, C.G.S. secondo cui “i Comunicati Ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione”, posto a fondamento della motivazione della decisione impugnata non può essere disatteso. L’operatività di tale principio deve essere mantenuta ferma anche di fronte ad un Comunicato Ufficiale che, pur emesso con contenuto erroneo imputabile agli Uffici federali e in contrasto con l’affidamento che una società sportiva abbia fatto con un precedente atto ufficiale (come nella specie sull’orario di disputa di una gara il cui posticipo era stato accordato con altro Com. Uff.), è stato conosciuto in tempi congrui per poter attivare un’azione di tutela e/o di chiarimenti che avrebbe potuto portare alla correzione del contenuto del Comunicato Ufficiale n. 234 del 5.12.2011 ristabilendo l’orario di inizio della gara in questione a quella precedentemente stabilito. L’inerzia mantenuta dalla società A.S.D. Arzignano Futsal costituisce, alla luce del principio di cui al citato art. 2, comma 3, C.G.S., negligenza colpevole e giustifica le sanzioni sportive comminate dal Giudice Sportivo, la cui decisione deve essere confermata. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Arzignano Futsal di Arzignano (Vicenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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