F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 03 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL CALC. IVALDI GIOVANNI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. BORGOSESIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D del 14.7.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CGF del 03 Ottobre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 01 Febbraio 2012
3) RICORSO DEL CALC. IVALDI GIOVANNI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. BORGOSESIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D del 14.7.2011)
Con atto trasmesso alla Corte di Giustizia Federale, il 5.8.2011, il calciatore Ivaldi Giovanni, tesserato in favore della società Borgosesia Calcio, avversava la delibera resa dalla Commissione Tesseramenti di cui in epigrafe con la quale l’Organo federale rigettava il ricorso tendente ad ottenere l’annullamento del proprio tesseramento in favore della società Borgosesia Calcio S.r.l. viziato, a dire del ricorrente, da presunta falsità delle sottoscrizioni all’epoca apposte dai di lui genitori in calce al modulo di tesseramento. La Corte di Giustizia Federale, osserva, preliminarmente, quanto segue. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile per violazione dell’art. 33, comma 5 C.G.S. per omesso invio dei motivi alla controparte. Come risulta agevole riscontrare dalla lettura degli atti di causa, l’Ivaldi inoltrava l’atto di gravame indirizzandolo esclusivamente a questa Corte omettendo di integrare il contraddittorio con la società Borgosesia Calcio S.r.l.. Aggiungasi, peraltro, che il ricorrente, in limine litis, trasmetteva ulteriore atto con il quale manifestava la volontà di rinunciare all’intrapreso reclamo. La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Ivaldi.
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