F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2012 2. RICORSO DELL’A.S. CALCIO A 5 SINNAI AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6; – DELLA INIBIZIONE AL SIG. TICIANI RAFAEL FINO AL 1.2.2012; – DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA DEL PROPRIO DIRIGENTE; INFLITTE SEGUITO GARA SANVINCENZO GENOVA FUTSAL/ CALCIO A 5 SINNAI DEL 7.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2012
2. RICORSO DELL’A.S. CALCIO A 5 SINNAI AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-6; - DELLA INIBIZIONE AL SIG. TICIANI RAFAEL FINO AL 1.2.2012;
- DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LA CONDOTTA DEL PROPRIO DIRIGENTE; INFLITTE SEGUITO GARA SANVINCENZO GENOVA FUTSAL/ CALCIO A 5 SINNAI DEL 7.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012)
All'esito della gara San Vincenzo Genoa/Sinnai, disputata il 7.1.2012 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, allertato da un ricorso avanzato dal sodalizio ospitante il quale lamentava che l'avversaria aveva schierato, nell'incontro suindicato, il calciatore Ticiani Rafael in posizione irregolare in quanto già inibito fino al 18.1.2012,
infliggeva al Ticiani un aggravamento della sanzione prolungandola fino all'1.2.2012 ex art. 22 comma 8, C.G.S., ed alla società la punizione sportiva prevista dall'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.,
nonchè, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta antiregolamentare del suo tesserato, l'ammenda di € 250,00 (Com. Uff. n. 366 del 18.1.2012). Contro detta pronuncia ha proposto reclamo a questo Collegio la società punita contestandone la fondatezza poichè, a suo avviso, l'inibizione in precedenza comminata al Ticiani nella sua qualità di dirigente, non sarebbe assimilabile alla sanzione della squalifica costituente impedimento allo svolgimento di attività agonistica e, quindi, non era ostativa all'impiego dello stesso quale calciatore. Il reclamo è privo di fondamento. Per sincerarsene è sufficiente la lettura della disposizione normativa correttamente applicata dal Giudice Sportivo per la quale i tesserati, i dirigenti e tutti i soggetti indicati nell'art. 1, comma 5 C.G.S., colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere, in tale periodo, alcuna attività sportiva in ambito federale. D'altra parte, inibizione e squalifica si differenziano unicamente sul piano soggettivo con riferimento alla qualifica federale del soggetto sanzionato e sono produttive del medesimo effetto che può ben paragonarsi ad una sorta di sospensione, che colpisce il tesserato perseguito per il tempo di esecuzione del provvedimento punitivo, della capacità di agire all'interno del sistema. Ne consegue che il Ticiani, sebbene inibito come dirigente per una precedente infrazione, non aveva titolo per partecipare alla gara in questione e ne inficiò la validità. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Calcio a 5 Sinnai di Sinnai (Cagliari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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