F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. SIMALD ARDENZA C5 AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SANTOMASSIMO JACOPO; – DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA TERNI/ SIMALD DEL 16.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2012
1. RICORSO DELL’A.S.D. SIMALD ARDENZA C5 AVVERSO LE SANZIONI: - DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SANTOMASSIMO JACOPO; - DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA TERNI/ SIMALD DEL 16.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012)
L'A.S.D. Simald Ardenza C5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012) ha punito con 3 giornate di squalifica il calciatore di essa società, Santomassimo Jacopo, reo di essere penetrato, benchè in precedenza espulso, sul terreno di gioco al termine della gara Terni/Simald, disputata il 15.1.2012 per il Campionato Under 21 del Calcio a 5, deridendo gli avversari, nonchè con € 250,00 di ammenda lo stesso sodalizio sia perchè un suo sostenitore, nelle medesime circostanze, si attardava indebitamente sul campo e nei pressi degli spogliatoi, sia perchè ritenuta responsabile del danneggiamento ad una porta dello spogliatoio a lei riservato. Assume che la condotta del calciatore, benchè riprovevole, andava parzialmente giustificata dal suo desiderio di festeggiare con i propri compagni l'esito favorevole della partita e nega di avere responsabilità nel danneggiamento dell'infisso; chiede, in sostanza, un ridimensionamento delle sanzioni. L'appello può essere accolto per quanto di ragione. Ed invero, senza nulla dover modificare alle risultanze dei documenti ufficiali, è innegabile che il comportamento addebitato al Santomassimo, scorretto ed antisportivo, specificatamente contemplato dall'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., sia da perseguire, non ravvisandosi alcuna particolare circostanza aggravante, con la sanzione nel minimo edittale di due giornate di squalifica prevista da detta norma. Ugualmente è da riconsiderare il coefficiente di responsabilità del sodalizio, non emergendo dagli atti alcun dato certo per poter riferire, il danneggiamento denunciato, ad atti vandalici dei suoi tesserati; si reputa quindi più equo e corrispondente alla gravità del residuo contestato ridurre la pena pecuniaria ad € 150,00. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Simald Ardenza C5 di Roma, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Jacopo Santomassimo ed a € 100,00 l’ammenda a carico della società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 146/CGF del 26 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 01 Febbraio 2012 1. RICORSO DELL’A.S.D. SIMALD ARDENZA C5 AVVERSO LE SANZIONI: – DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE SANTOMASSIMO JACOPO; – DELL’AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA TERNI/ SIMALD DEL 16.1.2012 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 368 del 18.1.2012)"
