F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012 4) RICORSO DELL’U.S.D. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PRO COLLEGNO COLLEGNESE/ALPIGNANO DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 31 del 10.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 89/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 01 Febbraio 2012 4) RICORSO DELL’U.S.D. ALPIGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI PRO COLLEGNO COLLEGNESE/ALPIGNANO DEL 23.10.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 31 del 10.11.2011) Con reclamo dell’11 novembre 2011 la U.S.D. Alpignano ha impugnato la decisione adottata il giorno precedente dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta relativa alla gara disputata il precedente 23 ottobre dalla reclamante contro la Pro Collegno nell’ambito del campionato allievi 95 - fase provinciale di Torino. Nel reclamo si contesta la decisione impugnata che aveva riformato quella del Giudice Sportivo con cui era stata accolto il reclamo della U.S.D. Alpignato relativo alla gara in questione ed era sta inflitta alla società avversaria la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nel reclamo con cui si chiede a questa Corte di ripristinare la decisione di primo grado si denuncia l’errore interpretativo nel quale sarebbe incorsa la decisione disciplinare in sede di appello in tema di modalità di espiazione delle squalifiche. Ciò premesso, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non impugnabile in via ordinaria in un terzo grado di giudizio e come tale sottratto alla cognizione della Corte stessa. Del resto, l’impugnazione si fonda su un preteso errore di diritto e non prospetta la ricorrenza di condizioni astrattamente legittimanti la proposizione del rimedio straordinario di natura revocatoria. È conseguenziale l’incameramento della tassa Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposta dall’U.S.D. Alpignano di Alpignano (Torino) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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