F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/NOCERINA DEL 21.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012
1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/NOCERINA DEL 21.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011)
Con rituale ricorso la A.S.G. Nocerina S.r.l. ha impugna la decisione (Com. Uff. n. 32 del 25.10.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, seguito gara Verona/Nocerina del 21.10.2011, ha irrogato la sanzione disciplinare dell’ammenda di € 25.000,00 con diffida per violazione dell’art. 14 C.G.F.. Con i motivi scritti la ricorrente ha richiesto l’annullamento della sanzione dell’ammenda de della diffida eccependo che il Giudice Sportivo, pur avendo riconosciuto la sussistenza delle circostanze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 13, comma 1, C.G.S., e 14, comma 5, C.G.S. avrebbe dovuto, applicando l’esimente, non sanzionarla. Ha, altresì, rilevato che in ogni caso il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l’esimente di cui alla lett. d) per i motivi illustrati nel ricorso. Eccepiva, infine, che il Giudice Sportivo non avrebbe dovuto sanzionarla per i fatti violenti commessi in occasione della gara dai propri sostenitori atteso che l’art. 14 si applicherebbe esclusivamente nei confronti della società ospitante. Rilevava, comunque, che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto tener conto delle provocazioni, con toni insultanti, posti in essere dai sostenitori avversari. Alla seduta del 18/11/2011 fissata davanti alla C.G.F. – 1^ Sezione giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva preliminarmente questa Corte che è privo di fondamento quanto eccepito dalla ricorrente in relazione al disposto di cui all’art. 14, comma 1, C.G.S. che, in caso diverso, i fatti violenti commessi dai sostenitori della squadra ospitante rimarrebbero privi di sanzione. Per quant’altro appare del tutto congrua la sanzione irrogata in prime cure dal Giudice Sportivo avutosi riguardo alla gravità delle condotte reiteratamente poste in essere dai propri sostenitori nel corso della gara e al termine della stessa. Avutosi riguardo alla circostanza che l’entità della sanzione, prevista con ammenda da € 6.000,00 a € 50.000,00 per le società di Serie B, è stata attenuata ex art. 14, comma 5 in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nocerina s.r.l. di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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