F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012 2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 26.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie A – Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 91/CGF del 18 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 153/CGF del 01 Febbraio 2012 2) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NAPOLI/ UDINESE DEL 26.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Serie A – Com. Uff. n. 72 del 28.10.2011) Con atto rituale e tempestivo, la S.S.C. Napoli S.p.A. proponeva ricorso avverso la sanzione indicata in epigrafe. Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto del Quarto ufficiale, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - rilevato che nel rapporto del Quarto ufficiale Signor Andrea Romeo è testualmente rappresentato che “per tutta la durata del secondo tempo presenziavano all’interno del recinto di giuoco alcune persone estranee con la tuta della società Napoli non autorizzate, una delle quali si sedeva anche nella panchina aggiuntiva, veniva allontanato conseguentemente dal dirigente del Napoli Bigon senza però sortire alcun effetto in quanto la persona in questione rimaneva nei pressi”; - ritenuto che, a fronte di quanto sopra riportato, non può condividersi la prospettazione espressa dalla società Napoli, in sede di ricorso, secondo la quale il rilievo svolto dal Quarto ufficiale è generico perché non sono state identificate le persone che avrebbero presenziato all’interno del recinto di gioco ed inadeguato dal momento che seppure erano numerose le persone autorizzate ad entrare nell’area del terreno di gioco, per come dimostrato documentalmente dalla società ricorrente, ciò non giustifica la presenza di soggetti non autorizzati “all’interno del recinto di gioco” e comunque di soggetti non autorizzati che si siano seduti sulla panchina aggiuntiva; - considerato peraltro che si mostra quale circostanza non ininfluente, a confermare la violazione disciplinare imputabile alla società ricorrente, l’inutile tentativo del dirigente della società Napoli di allontanare le ridette persone, segno evidente che esse non erano autorizzate a restare in quell’area nei pressi del terreno di gioco; - stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato; Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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