F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.,DEL CALC. BATTAGLIA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO/ACD PISCOPIO DEL 21.5.2011 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY-OFF (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 33 del 6.10.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012
3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S.,DEL CALC. BATTAGLIA GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SORIANO/ACD PISCOPIO DEL 21.5.2011 CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA PLAY-OFF (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 33 del 6.10.2011)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, premesso che il calciatore Battaglia Giovanni, tesserato in favore dell’A.C.D. Piscopio, ha impugnato per revocazione, ex art. 39 C.G.S., davanti a questa Corte la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria in data 6.10.2011 - Com. Uff. n. 33, con il quale ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo (delegazione Provinciale di Vibo Valentia - (Com. Uff. n. 7 del 3.8.2011) che lo aveva sanzionato con la squalifica sino al 30.6.2013 per i fatti accaduti durante la gara Soriano/A.C.D. Piscopio del 21.5.2011. Il Battaglia, a sostegno del proprio ricorso, ha allegato due autocertificazioni dei dirigenti della A.C.D. Piscopio che dichiaravano che l’autore dei gravi incidenti, a seguito dei quali scaturivano i provvedimenti disciplinari, erano da addebitarsi al calciatore Scaramozzino Piero scagionando, di conseguenza, il Battaglia. Tanto premesso, la C.G.F. osserva: - il reclamo, ai limiti della ammissibilità, non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettato. Per un verso, difatti, non risultano essere stati dedotti né la causa di forza maggiore né il fatto imputabile a terzi che avrebbe impedito la produzione di documenti influenti ai fini del decidere, per un altro, la produzione documentale effettuata dal ricorrente consiste in dichiarazioni rese da Dirigenti della stessa squadra per la quale è tesserato il Battaglia. Orbene, queste, da un lato, provengono da soggetti che hanno tutto l’interesse alla revoca della sanzione, dall’altro, non presentano caratteri di
decisività tali da ritenere fondate le doglianze tenuto conto che indicano quale autore dell’aggressione un solo soggetto mentre, come emerge dagli atti ufficiali, il fatto illecito sarebbe stato posto in essere da una pluralità di persone delle quali la maggior parte non identificate, così legittimando il ricorrere della previsione di cui all’art. 3, comma 2, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinto il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal calciatore Giovanni Battaglia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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