F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DELL’A.S. SERSALE 1975 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERSALE/ROSSANESE DELL’11.9.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 37 del 13.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94/CGF del 24 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 01 Febbraio 2012 1) RICORSO DELL’A.S. SERSALE 1975 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERSALE/ROSSANESE DELL’11.9.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 37 del 13.10.2011) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria con Com. Uff. n. 26 del 22.09.2011, infliggeva a carico della società A.S. Sersale, la sanzione sportiva della perdita della gara Sersale/Rosanese per 0 – 3 dell’11.9.2010 per l’irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Falcone Francesco. L’A.S. Sersale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti nonché di una versione alternativa delle norme in esame, richiedeva una integrale riforma del provvedimento assunto in prime cure con rituale e tempestivo ricorso prodotto innanzi alla competente Commissione Disciplinare Territoriale. All’esito, l’organo di secondo grado, tuttavia, deliberava di confermare il provvedimento gravato (cfr Com. Uff. n. 37 del 13.10.2011). Ricorre a questa Corte la compagine calabrese, riproponendo le medesime argomentazioni in punto di fatto e diritto già dedotte in grado di appello e conclude per l’annullamento della decisione impugnata con revoca della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e conferma del risultato finale di 3-0 in favore dell’A.S.D. Sersale per come conseguito sul campo. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado. La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Sersale 1975 di Sersale (Catanzaro) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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